Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26971 - pubb. 11/01/2021

Il privilegio fatto valere posteriormente non può trovare applicazione in relazione ai riparti parziali già disposti dal giudice delegato, ma soltanto rispetto agli ulteriori riparti parziali ed in sede di riparto definitivo

Cassazione civile, sez. II, 13 Luglio 1972, n. 2374. Pres. Ferrati. Est. Tresca.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Ordine di distribuzione - Ripartizione parziale - Decreto del giudice delegato di esecutività del riparto parziale - Efficacia - Nuovo ordine dei privilegi disposto dall'art 66 della legge n 153 del 1969 - Inapplicabilità



I decreti del giudice delegato, i quali stabiliscono piani di riparto parziale e li rendono esecutivi, anche se non costituiscono una vera e propria cosa giudicata precludono ogni successivo riesame o questione in ordine all'esistenza, entità ed efficacia dei crediti ammessi ed all'esistenza delle cause di prelazione; e pertanto la norma dell'art 66 della legge 30 aprile 1969 n 153, la quale stabilisce un nuovo ordine dei privilegi anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, se il privilegio e fatto valere posteriormente, non può trovare applicazione in relazione ai riparti parziali già disposti dal giudice delegato, ma soltanto rispetto agli ulteriori riparti parziali ed in Sede di riparto definitivo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato