Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27079 - pubb. 05/04/2022

Fallimento: termine per riassunzione del giudizio interrotto, accollo interno e domanda di manleva

Tribunale Avellino, 31 Marzo 2022. Est. Di Matteo.


Fallimento e termine per riassunzione del giudizio interrotto – Accollo interno – Chiamata in causa per manleva



L’effetto derivante dall’articolo 43, terzo comma, della Legge Fallimentare sulla interruzione del processo va coordinato con le disposizioni dettate in tema di processo civile nel senso di ritenere che il termine per la riassunzione del giudizio decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice, privilegiando così l’affidabilità, prevedibilità ed uniformità dell’interpretazione delle norme processuali.

Con l’accollo interno o c.d. semplice l’accollante si obbliga nei confronti dell’accollato e non del creditore, al quale non viene conferito alcun diritto in ordine al primo. Sorge, invece, a carico dell’accollante o un generico obbligo di procurare all’accollato la liberazione in uno qualunque dei modi di estinzione delle obbligazioni, o l’obbligo specifico di pagare il debito come terzo o di procurare al debitore il “quid praestandum” o di tenere indenne il medesimo di quanto avrà a perdere con il proprio adempimento.

In tal caso con la chiamata in causa l’accollante, nell’ipotesi in cui si sia reso inadempiente all’obbligazione assunta, va condannato a manlevare l’accollato. (Ugo Campese) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’Avv. Ugo Campese



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