Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27236 - pubb. 05/05/2022

Opposizione allo stato passivo, ammissione con riserva e principio di consecuzione delle procedure

Cassazione civile, sez. I, 16 Febbraio 2022, n. 5090. Pres. Scaldaferri. Est. Amatore.


Opposizione allo stato passivo - Ammissione con riserva ex art. 96, comma 3, n. 3) l.fall. - Principio di consecuzione delle procedure - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze



In tema di opposizione allo stato passivo, il principio di consecuzione delle procedure concorsuali, non avendo carattere generale, non rileva rispetto all'ammissione con riserva del credito in virtù di una sentenza emessa in pendenza di concordato preventivo sfociato in fallimento a seguito dell'intervenuta revoca, ex art. 173 l.fall. L'art. 96, comma 3, n. 3, l.fall., impone, infatti, di considerare, ai fini dell'opponibilità della sentenza nei confronti della massa, la data della dichiarazione di fallimento e non quella della pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, sicché l'accertamento del credito contenuto nella sentenza anteriore alla dichiarazione di fallimento, passata in giudicato nelle more della procedura concordataria, è alla stessa opponibile. (massima ufficiale)


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