Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27605 - pubb. 18/02/2017

Pendenza di una domanda di concordato preventivo

Cassazione civile, sez. I, 18 Gennaio 2017, n. 1169. Pres. Nappi. Est. Ferro.


Fallimento - Procedimento - Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare - Ammissione al concordato preventivo e dichiarazione di improcedibilità del ricorso ex art. 15 l.fall. - Successiva revoca del concordato - Dichiarazione di fallimento su istanza dei creditori originari - Ammissibilità - Fondamento



La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, impedisce la dichiarazione di fallimento solo temporaneamente, fino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall., ma non determina l'improcedibilità del procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., sicché il decreto con cui il tribunale abbia, malgrado ciò, dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 15 l.fall., quale mera conseguenza dell'ammissione del debitore al concordato preventivo, non implica, di per sé, alcuna definizione negativa, nel merito, dell'istruttoria prefallimentare, limitandosi ad attuare il necessario coordinamento organizzativo tra le procedure. Ne consegue che, una volta rimossa la condizione preclusiva alla pronuncia della sentenza di fallimento per effetto della revoca dell'ammissione ex art. 173 l.fall., i ricorrenti conservano la pienezza dei loro poteri di impulso per la prosecuzione del procedimento, senza che alcuna valenza preclusiva possa discendere dalla mancata contestazione dell'indicato decreto. (massima ufficiale)


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