Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27615 - pubb. 18/07/2014

Riproponibilità della domanda di fallimento già respinta

Cassazione civile, sez. I, 18 Giugno 2014, n. 13909. Pres. Ceccherini. Est. Nazzicone.


Fallimento - Rigetto dell'istanza di fallimento - Rigetto o revoca del fallimento - Riproposizione dell'istanza - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie



La riproponibilità della domanda di fallimento, già respinta con provvedimento formalmente divenuto inoppugnabile, va valutata in concreto, tenendo conto delle ragioni del rigetto o della revoca del fallimento. Ne consegue che, ove il rigetto del ricorso o la revoca del fallimento siano stati determinati da ragioni meramente processuali (come nel caso di rinuncia del creditore ovvero - nella specie - del P.M.), non si determina alcuna preclusione alla presentazione di una nuova istanza. (massima ufficiale)


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