Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4909 - pubb. 01/06/2011

Errata segnalazione a Centrale Rischi, prova del danno patrimoniale e liquidazione equitativa di quello non patrimoniale

ABF Milano, 10 Novembre 2010, n. 1258. Est. Lucchini Guastalla.


Centrale Rischi – Errore della banca segnalante – Responsabilità da false o inesatte informazioni – Danni patrimoniali – Necessità, per il risarcimento, di riscontri probatori – Danni non patrimoniali – Danno da lesione del diritto alla reputazione di buon pagatore – Liquidazione equitativa.



In caso di segnalazione errata a una Centrale dei Rischi, la banca risponde dei danni causati. Per il risarcimento dei danni patrimoniali, che il cliente afferma di avere subito, occorre comunque che questi produca degli opportuni riscontri probatori. Per i danni non patrimoniali, invece, è evidente che l’erronea segnalazione causa un danno da lesione del “diritto alla reputazione di buon pagatore”, che può e deve essere liquidato in via equitativa. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Daniela Maddalone) (riproduzione riservata)


Nei fatti, la banca considerava insolute delle rate, che in realtà erano state pagate. Da notare, altresì, che la decisione ritiene che la errata segnalazione «da un lato può configurare un illecito extracontrattuale per lesioni di un diritto soggettivo perfetto – riconducibile alla categoria dei cd. diritti della personalità (diritto all’immagine, alla riservatezza, alla reputazione, ecc.) - e, dall’altro lato, in considerazione del rapporto contrattuale in essere può integrare la violazione degli obblighi di protezione discendenti dalla clausola di buona fede in esecutivis (tra i quali è ricompreso quello relativo alla verifica della correttezza delle informazioni rese a terzi).


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