Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5586 - pubb. 21/06/2011

Ordine abusivo di giroconto su un conto corrente on line e obbligo di restituzione della banca

ABF Napoli, 02 Aprile 2010, n. 196. Est. Guizzi.


Conto corrente - On line - Utilizzo da parte di terzi dei codici identificativi - Diritto del correntista alla restituzione dell’importo addebitato - Sussistenza - Concorso di responsabilità del cliente - Insussistenza.



Nel caso di conto corrente on line, quando terzi non autorizzati abbiano utilizzato i codici del correntista ordinando un giroconto, ove il cliente richieda il rimborso dell’importo addebitatogli dalla banca a seguito dell’esecuzione dell’ordine, la banca è tenuta a restituire detta somma, perché l’ordine non era imputabile al correntista e nel darvi corso la banca ha ecceduto i limiti del mandato (art. 1711 c.c.). Né può rilevare un concorso del correntista nella causazione del fatto dannoso, poiché la domanda del cliente non si configura come domanda di risarcimento dei danni per inadempimento. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)


«La soluzione» - osserva il provvedimento - «risulta parzialmente difforme dall’orientamento sin qui seguito dall’Arbitro [che ha] fino ad oggi accordato parziale rilievo all’eventuale deficit di diligenza del cliente in applicazione dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.»: v., infatti, decisioni n. 33 e n. 46 del 2010.
Il mandato cui fa riferimento la decisione è quello cui si riconducono le operazioni in conto corrente «ove gli ordini volta a volta impartiti definiscono i limiti del mandato».


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