Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6213 - pubb. 01/08/2011

Commissione sull'affidamento, requisiti

ABF Roma, 14 Gennaio 2011, n. 108. Est. Olivieri.


Oneri economici – Commissioni – Commissione sull’affidamento (CAF) – Validità.

Oneri economici – Commissioni – Commissione «mancafondi» – Invalidità.



E’ valida la commissione sull’affidamento in quanto è commisurata sull’ammontare del fido accordato, è calcolata su base trimestrale nella misura dello 0,5%, è predeterminata in contratto. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)


E’ nulla la clausola denominata «mancafondi», che prevede il pagamento di un corrispettivo in misura fissa in favore della banca ogni qualvolta questa faccia credito al cliente in mancanza di una liquidità sul conto a tal fine disponibile. La clausola contravviene al disposto dell’art. 2-bis, comma 1 d.l. n. 185/2008, perché il corrispettivo prescinde dalla durata dell’utilizzo e pure perché presuppone l’assenza di fido o lo sconfinamento dal fido. La clausola è nulla, altresì, perché contravviene al divieto di cumulare all’interno del medesimo contratto diverse forme di remunerazione dall’affidamento basate, le une, sulla misura del fido accordato e, le altre, sull’ammontare del fido effettivamente utilizzato.


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