Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6788 - pubb. 20/12/2011
Controllo del tribunale sulla fattibilità del piano mediante la attività del commissario giudiziale
Tribunale Siracusa, 11 Novembre 2011. Est. Leuzzi.
Concordato preventivo - Controllo del tribunale - Fattibilità del piano - Sussistenza - Controllo attraverso l'attività di verifica del commissario giudiziale - Contenuto del controllo sulla fattibilità del piano.
Nell'ambito del concordato preventivo, il tribunale mantiene, anche nella fase di omologazione, un potere di controllo finalizzato all'accertamento della perduranza di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato, controllo condotto non più sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, bensì di tutta l'attività di verifica compiuta su impulso del commissario giudiziale dopo la presentazione del ricorso ed a seguito del decreto di ammissione alla procedura. Il tribunale, in particolare, conserva un potere di controllo sulla fattibilità del piano, il quale deve essere coerente con la proposta, serio e concretamente realizzabile sulla base delle risorse presenti nel patrimonio aziendale e di quelle realizzabili un'attività liquidatoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Il commissario giudiziale
- ∙ Controllo del tribunale
- ∙ Controllo in sede di omologa
- ∙
Valutazione del tribunale
Controllo di legittimità del giudice - ∙ Regolarità della documentazione
- ∙ Sindacato del tribunale sulla fattibilità
- ∙ Sindacato del tribunale sulla documentazione prodotta
Segnalazione dell’Avv. Salvatore Nicolosi
Massimario, art. 160 l. fall.
Massimario, art. 162 l. fall.
Massimario, art. 163 l. fall.
Massimario, art. 173 l. fall.
Massimario, art. 180 l. fall.
Il testo integrale
Testo Integrale