Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7522 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 30 Settembre 2005, n. 19223. Est. Gilardi.


Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere - Istanza di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria - Rigetto del tribunale - Reclamo alla corte di appello - Accoglimento con rimessione degli atti al tribunale per la conversione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.



È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto della corte di appello che, accogliendo il reclamo proposto nei confronti del provvedimento del tribunale di rigetto dell'istanza di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, rimette gli atti allo stesso tribunale perché adotti il provvedimento di conversione (art. 84 d.lgs. n. 270 del 1999), atteso che il provvedimento oggetto di ricorso è privo del carattere della definitività, essendo destinato a confluire nel provvedimento di conversione adottato dal tribunale, il quale soltanto produce la modificazione della situazione giuridica che si intende contrastare con il ricorso per cassazione. (massima ufficiale)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente


SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO CE.DI. PUGLIA soc. coop. a r.l., in persona del curatore, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Belli n. 39 presso lo studio dell'Avv. Marco ANNECCHINO, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. COSTANTINO Giorgio in forza di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CE.DIS. s.r.l. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario, elettivamente domiciliata in Roma, via Gregoriana n. 54 presso lo studio del Prof. Avv. CONFORTINI Massimo, che la rappresenta e difende, anche in via disgiuntiva, unitamente all'Avv. Umberto ILARDO in forza di procura a margine del controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE;
- intimato -
e
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BARI;
avverso il decreto n. 8616/2004 della Corte d'appello di Bari, depositato il 17 novembre 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 6 luglio 2005 dal Dott. Gianfranco GILARDI;
udito per la ricorrente il Prof. Avv. Giorgio COSTANTINO;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale il Prof. Avv. Massimo CONFORTINI;
udito per il P.M. il Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11 maggio 2204 la CE.DIS. s.r.l. in amministrazione straordinaria presentava al Tribunale di Bari istanza di estensione dell'amministrazione straordinaria ad impresa del gruppo, ai sensi degli artt. 80 ss. del d.lgs. n. 270/1999, esponendo tra l'altro che, a seguito di sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emessa il 14 maggio 2003, il Tribunale di Bari, con decreto del 10 luglio 2003, aveva dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla società ricorrente, facente parte del gruppo di imprese che aveva come capogruppo la soc. coop. a r.l. CE.DI. Puglia. Peraltro il Tribunale, nel revocare il provvedimento ammissivo alla procedura di concordato preventivo della CE.DI. Puglia, con sentenza del 3 maggio 2004 aveva dichiarato il fallimento di quest'ultima. Poiché la CE.DI. Puglia doveva considerarsi facente parte di un Gruppo rispondente alle condizioni di cui all'art. 80 d.lgs. n. 270/1999, appariva opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza, che avrebbe consentito la possibilità di ricognizione delle società operative e non della stessa partecipante e di conservazione del valore dell'intero capitale del Gruppo; la più efficace tutela e valorizzazione delle partecipazioni societarie del Gruppo; una maggiore operatività delle azioni di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 270/1999 con conseguente possibilità di un più efficace recupero del patrimonio sociale. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale ammettesse CE.DI. Puglia, in via di estensione, alla procedura di amministrazione straordinaria. Il Curatore del fallimento della CE.DI. Puglia esprimeva parere contrario, la CE.DIS. s.r.l. in amministrazione straordinaria insisteva nella richiesta ed il Ministro delle Attività Produttive, con parere del 5 luglio 2004, si rimetteva alle determinazioni del Tribunale.
Con decreto del 15 luglio 2004 il Tribunale di Bari dichiarava inammissibile l'istanza di estensione, di cui in subordine affermava anche l'infondatezza.
Il reclamo proposto dalla CE.DIS. s.r.l. in amministrazione straordinaria, cui resisteva il Curatore del fallimento CE.DI. Puglia, veniva accolto con decreto del 17 novembre 2004 dalla Corte d'appello di Bari la quale, rilevato che restava fermo lo stato di insolvenza della CE.DI. Puglia s.r.l., già accertato e dichiarato con la sentenza di fallimento del 2/3 maggio 2004, rimetteva gli atti al Tribunale affinché provvedesse ad adottare il provvedimento di conversione in amministrazione straordinaria della procedura fallimentare alla quale la CE.DI. Puglia era assoggettata. Avverso il decreto della Corte d'appello di Bari ha proposto ricorso la curatela del fallimento CE.DI. Puglia sulla base di cinque motivi. La CE.DIS. s.r.l. in amministrazione straordinaria ha resistito notificando controricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., e la ricorrente ha presentato note d'udienza ai sensi dell'art. 379 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente il ricorso n. 2104/2005 R.G. ed il ricorso n. 5317/2005 R.G. debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 332 c.p.c. trattandosi di impugnazioni avverso il medesimo provvedimento. 2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 80 ss. d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, 18 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 12 delle preleggi, 2909 c.c. e 324 c.p.c. in quanto, trattandosi nel caso in esame di dichiarazione di fallimento relativa a pretesa impresa del gruppo intervenuta successivamente all'apertura della presunta procedura madre, avrebbe dovuto trovare applicazione il combinato disposto degli art. 82, primo comma e 35 d.lgs. n. 270/1999 che ha disciplinato compiutamente la materia eliminando i dubbi e le incertezze esistenti nel vigore della precedente normativa. Poiché, in base a tale disciplina, l'unico strumento per contestare la sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta dopo l'apertura della procedura madre è costituita dall'opposizione prevista dall'art. 18 della legge fallimentare, in mancanza di tale opposizione la decisione inerente alla dichiarazione di fallimento deve ritenersi coperta da giudicato e non più suscettibile di contestazione con riguardo ai relativi presupposti tra i quali, per quanto interessa ai fini del giudizio, l'insussistenza di quelli relativi all'estensione dell'amministrazione straordinaria.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 80 ss. d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, 18 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 12 delle preleggi, 1362 ss. 2909 C.C., 132 n. 4, 135, 324 c.p.c. in quanto le ragioni addotte dal provvedimento impugnato a sostegno della soluzione accolta sarebbero del tutto inidonee a rivelare la "ratio decidendi" seguita dalla Corte barese, sì da configurarsi il caso di una motivazione meramente apparente e, in realtà, inesistente. In particolare l'esigenza, prospettata nel decreto impugnato, di riconsiderare il significato dell'opposizione di cui all'art. 18 l.f., poggerebbe su argomenti incomprensibili, perplessi e contraddittori. Peraltro la Corte d'appello, erroneamente interpretando le norme di legge, avrebbe finito per confondere i presupposti della dichiarazione di insolvenza con le condizioni legittimanti l'attrazione e, cioè, l'ammissione alla procedura delle imprese del gruppo, gli uni costituendo il fondamento della dichiarazione di insolvenza (con conseguente esperibilità, in caso di contestazione della relativa esistenza, dell'opposizione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 270/1999), e le altre del successivo eventuale decreto di ammissione alla procedura (con conseguente esperibilità, in caso di contestazione della relativa esistenza, del reclamo di cui all'art. 33 d.lgs. n. 270/1999). Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 36, 40, 80 ss. d. lgs. 8 luglio 1999 n. 270, 18, 31 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 12 preleggi, 1362 ss. c.c., 2697 c.c.; 2909 C.C., 86, 99, 101, 112, 132, n. 4, 135, 156, 159 e 324 c.p.c., il provvedimento della Corte d'appello essendo erroneo anche nella parte in cui è stato fatto richiamo al principio di conservazione degli atti di cui all'art. 159 c.p.c., nel caso di specie in nessun modo applicabile. Con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 80 ss. d. lgs. 8 luglio 1999 n. 270, 18 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 12 preleggi; 100, 132, n. 4, 135 c.p.c. in quanto la Corte d'appello ha omesso di rilevare che i Commissari straordinari della CE.DIS. s.r.l. erano privi di interesse a contestare il decreto del Tribunale nella parte in cui detto provvedimento ha irritualmente esaminato nel merito la loro pretesa, posto che nessun pregiudizio poteva loro derivare da questa parte della motivazione. Per giurisprudenza costante, infatti, l'affermazione di infondatezza della domanda, contenuta nella sentenza che abbia pregiudizialmente dichiarato l'inammissibilità della domanda stessa, integra una motivazione "ad abundantiam", in quanto resa nel presupposto della carenza del potere di esame del merito e pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, non è suscettibile di arrecare pregiudizio alla parte e non può costituire oggetto di impugnazione per difetto d'interesse. Nella ipotesi in cui l'istanza di estensione avesse potuto essere considerata ammissibile, la Corte d'appello non poteva scendere nell'esame del merito della domanda ed affermare la sussistenza dei requisiti per la conversone del fallimento in amministrazione straordinaria, ma doveva rimettere gli atti al Tribunale per le valutazioni conseguenti. Per di più la stessa Corte, mentre da un lato ha negato l'applicabilità dell'art. 84 d.lgs. n. 270/1999, dall'altro lato ne ha fatto sostanziale applicazione e - anziché limitare la propria cognizione alla sussistenza del presupposto relativo all'appartenenza dell'impresa al gruppo in cui stata incardinata la procedura, rimettendo gli atti al Tribunale per l'avvio di un subprocedimento analogo a quello contemplato dall'art. 35 - ha invece unificato nel decreto di conversione il duplice accertamento rispettivamente riservato alla sentenza dichiarativa dell'insolvenza ed al decreto di ammissione alla amministrazione straordinaria. Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 80, 81, 82, 84, 88 ss., 91 d. lgs. 8 luglio 1999 n. 270; 12 preleggi;
2697 c.c., 115, 116, 132, n. 4, 135 c.p.c. avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto la sussistenza delle condizioni di opportunità per la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, ultima parte d. lgs. n. 270/1999. Così facendo, la Corte territoriale non ha tenuto conto che anche il curatore dell'impresa dichiarata fallita ha la possibilità di esperire le azioni revocatorie aggravate infragruppo di cui all'art. 91 d.lgs. n. 270/1999; che i Commissari Straordinari della CE.DIS. s.r.l. sono già pienamente legittimati all'esercizio di dette azioni indipendentemente dall'estensione dell'amministrazione straordinaria alla CE.DI. Puglia; che se la previsione della revocatoria aggravata infragruppo fosse di per sè ragione sufficiente dell'estensione, quest'ultima dovrebbe essere sempre meccanicamente disposta. La Corte d'appello, inoltre, avrebbe erroneamente censurato l'affermazione del Tribunale relativa alla assoggettabilità delle operazioni infragruppo, intercorse a far data dal luglio 2002, alla revocatoria di cui all'art. 67, ed altrettanto erroneamente avrebbe ritenuto che l'opportunità della estensione deve essere apprezzata (con riguardo non già al conseguimento degli obiettivi propri della procedura madre, ma) alla complessiva procedura di amministrazione straordinaria, che comprende e coinvolge anche gli interessi delle diverse società del gruppo e dei creditori delle stesse. La circostanza che tutte le imprese del gruppo fossero assoggettate a procedure concorsuali, non svolgano più da tempo alcuna attività ed alcune abbiano già venduto le loro attività, altro non significa che vi è già stata una disgregazione del gruppo, con la conseguenza che perderebbe consistenza anche la ragione di opportunità dell'estensione ravvisata dalla Corte d'appello nella conservazione del valore dell'intero patrimonio del gruppo, mentre non sarebbe comprensibile in che modo la semplice trasformazione della procedura da fallimento in amministrazione straordinaria possa comportare una più efficace tutela e valorizzazione delle partecipazioni societarie del gruppo. Soprattutto la Corte d'appello avrebbe trascurato di considerare la decisiva circostanza che l'obiettivo della procedura madre - e, cioè, quello di recuperare l'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale mediante la cessione aziendale - era stato già raggiunto con il trasferimento dei punti vendita della CE.DIS. s.r.l.
3. La CE.DIS. s.r.l. in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. in quanto il giudicato esterno che in ipotesi si sarebbe formato sulla sentenza dichiarativa del fallimento di CE.DI. Puglia è stato tardivamente dedotto nel presente giudizio. 4. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. la resistente ha dedotto l'inammissibilità del ricorso, proposto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 111 c.p.c., per difetto dei relativi presupposti. La deduzione - che investe una questione rilevabile anche d'ufficio - è fondata.
Costituisce infatti principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte che il ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111 della Costituzione può essere esperito solo con riguardo a provvedimenti che abbiano ad un tempo il carattere della decisorietà e della definitività (cfr., tra le tante, Cass. 27 luglio 2004, n. 14164; S.U. 5 luglio 2004, n. 12305 e n. 12304; 10 giugno 2004, n. 10995; S.U. 23 gennaio 2004, n. 1245; 10 dicembre 2003, n. 18905;
S.U. 15 luglio 2003, n. 11026; 7 marzo 2003, n. 3499; 2 agosto 2002, n. 11582, -. 28 giugno 2002, n. 9490; 21 giugno 2002, n. 9064; 27 novembre 2001, n. 15018; 19 gennaio 2001, n. 805). Le due condizioni - decisorietà e definitività - debbono sussistere entrambe, in quanto il contenuto decisorio del provvedimento deve costituire espressione di un potere giurisdizionale esercitato con carattere vincolante rispetto all'oggetto della pronuncia, in modo da garantirne l'immodificabilità da parte del giudice che l'abbia emanata, e l'efficacia del giudicato ex art. 2909 c.c. ( Cass. 25 febbraio 2002, n. 2755).
Nella specie non può dubitarsi che il decreto con il quale la Corte d'appello di Bari, accogliendo il reclamo proposto dalla attuale resistente e rimettendo gli disposto che il Tribunale adotti il provvedimento di conversione, è solo a seguito di tale eventuale conversione che si produce la modificazione della situazione giuridica che la ricorrente intende contrastare; e poiché il decreto della Corte d'appello è destinato a confluire nel provvedimento di conversione demandato al Tribunale, per ciò stesso il decreto della Corte d'appello oggetto del ricorso proposto dalla curatela della CE.DI. Puglia è privo di carattere di definitività. La situazione processuale appare del tutto assimilabile, sotto il profilo in esame, a quella contemplata dall'art. 22 L.F., relativamente alla quale questa Corte ha avuto modo di affermare in più occasioni l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 111, secondo (ora settimo) comma Cost., avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di reclamo, confermi il decreto di rigetto dell'istanza per la dichiarazione di fallimento, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività (cfr., tra le altre, Cass. 6 ottobre 1999, n. 11107, ove si osserva che il decreto della corte d'appello, di accoglimento del reclamo, è destinato a confluire nella sentenza di fallimento avverso la quale è esperibile l'opposizione, mentre il provvedimento di rigetto non ha alcun effetto preclusivo ed è sempre possibile dichiarare il fallimento, d'ufficio, su istanza di un diverso creditore o anche dello stesso in relazione a fatti sopravvenuti, preesistenti e non conosciuti o anche già dedotti ma rispetto ai quali si prospetti un errore di fatto).
Non appaiono in contrasto con tale conclusione precedenti pronunzie di questa Corte, richiamate dalla ricorrente nelle note d'udienza ex art. 379 c.p.c., con le quali è stata ritenuta l'ammissibilità del ricorso straordinario per Cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che aveva provveduto in sede di reclamo a sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 270/1999 (cfr. Cass. 15 luglio 2004, n. 13120 e, con riguardo alla disciplina previgente, Cass. 29 maggio 1997, n. 4749). Nei casi esaminati in quelle sentenze si trattava infatti di provvedimenti che avevano negato l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e che quindi - avendo inciso sul diritto soggettivo dell'imprenditore all'apertura di tale procedura, e non essendo altrimenti impugnabili - presentavano il carattere della decisorietà e della definitività: laddove, per quanto osservato, nel caso di specie quest'ultimo requisito deve ritenersi inesistente.
Analogamente la circostanza che il decreto della corte d'appello di Bari, impugnato nel presente giudizio, sia praticabile, quanto ad effetti, alla sentenza di revoca del fallimento, conferma il carattere decisorio, ma non anche quello definitivo del provvedimento, carattere definitivo che sussisteva invece nel caso esaminato da Cass. 29 aprile 1998, n. 4362, in cui la legittimazione del curatore ad impugnare con ricorso per Cassazione la sentenza che aveva pronunziato la revoca del fallimento venne affermata con riguardo ad una sentenza emessa in grado d'appello.
5. Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'assorbimento di quello incidentale.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2005