Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8349 - pubb. 18/01/2013

Liquidazione del compenso al curatore cessato dall'incarico prma della conclusione della procedura

Cassazione civile, sez. I, 04 Maggio 2012, n. 6796. Est. De Chiara.


Fallimento - Liquidazione del compenso al curatore - Cessazione anticipata dell'incarico - Criteri.



In tema di liquidazione del compenso al curatore cessato dalla carica prima della conclusione della procedura fallimentare, il provvedimento adottabile in quella fase dal tribunale può avere per oggetto solo acconti, ma non il compenso definitivo, poiché il contributo di ciascun curatore ai risultati della procedura può valutarsi solo con le operazioni di chiusura della stessa, allorchè diviene possibile una disamina unitaria dei fatti rilevanti ai fini della liquidazione; con la conseguenza che anche il criterio di commisurazione del compenso all’attivo realizzato ed al passivo accertato, secondo il D.M. 28 luglio 1992, n. 570, non è decisivo per imputare a ciascun curatore le rispettive quote individuate con esclusivo riferimento alla data di cessazione dalla carica, operando esso solo come criterio di valutazione e di limite e dovendo le posizioni dei predetti curatori essere esaminate come concorrenti ed in termini omogenei.


Il testo integrale

Segnalazione Avv. Paola Cuzzocrea

 


 

omissis

Premesso che la liquidazione del compenso estata disposta dal Tribunale in via definitiva su conforme richiesta dell’avv. A., il quale aveva appunto domandato che venisse ‘‘liquidato il compenso spettantegli, e non un semplice acconto, deve rilevarsi d’ufficio, a prescindere ` dai motivi di ricorso, l’improcedibilità di tale domanda, con conseguente cassazione senza rinvio del decreto impugnato.   Ciò in conformità del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di liquidazione del compenso al curatore cessato dalla carica prima della conclusione della procedura fallimentare, ai sensi della l.fall., art. 39 (nel testo anteriore al D.Lgs. n. 5 del 2006, non applicabile alle procedure fallimentari pendenti  come quella per cui ecausa  alla data della sua entrata in vigore), il provvedimento adottabile in quella fase dal tribunale può avere per oggetto solo acconti, ma non il compenso definitivo, poiché il contributo di ciascun curatore ai risultati della procedura può valutarsi  solo con le operazioni di chiusura della stessa, allorchè diviene possibile una disamina unitaria dei fatti rilevanti ai fini della liquidazione; con la conseguenza che anche il criterio di commisurazione del compenso all’attivo realizzato ed al passivo accertato, secondo il D.M. 28 luglio 1992, n. 570, non è decisivo per imputare a ciascun curatore le rispettive quote individuate con esclusivo riferimento alla data di cessazione dalla carica, operando esso solo come criterio di valutazione e di limite e dovendo le posizioni dei predetti curatori essere esaminate come concorrenti ed in termini omogenei. Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili date le ragioni della decisione.

 omissis