Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9219 - pubb. 03/07/2013

Diritti di accesso del curatore alla posta elettronica e al sito Internet del fallito persona fisica e della società

Tribunale Udine, 26 Aprile 2013. Est. Pellizzoni.


Art. 48 l.f. – Indirizzo di posta elettronica – Certificata – Sito internet – Società – Persona fisica – Poteri del curatore – Diritti del fallito.



Il fallito - persona fisica - mantiene il diritto di avere un proprio sito di posta elettronica, anche certificata ed è del tutto illegittima l'eventuale richiesta del curatore di chiuderlo e di sostituirlo con il proprio sito, con la conseguenza che una tale istanza va rigettata in quanto contraria al disposto dell'art. 48 l. fall. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)

L'articolo 48 L.F., nella parte in cui prescrive che la corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica deve essere consegnata al curatore, va interpretato nel senso che anche la posta elettronica debba essere consegnata al curatore, con la conseguenza che il curatore ha diritto di esaminare il sito internet intestato alla società, prendendo visione dei relativi messaggi. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata) 

Anche la richiesta del curatore di sostituire con un proprio indirizzo di posta elettronica quello indicato nel sito internet della società deve essere rigettata in quanto non contemplata dalla legge ed in quanto la società e i suoi organi mantengono la titolarità dell'indirizzo, verificandosi anche in questo caso solo uno spossessamento a favore della curatela fallimentare, ben potendo avere la società un interesse al mantenimento del sito (ad esempio in vista di un concordato fallimentare o di chiusura del fallimento per insussistenza del passivo, ecc...). (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)


In collaborazione con www.unijuris.it



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