Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10809 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Reggio Emilia, 09 Agosto 2013. .


Concordato preventivo c.d. in bianco - Divieto di pagamento dei crediti pregressi - Compimento di atti di ordinaria amministrazione - Rapporti giuridici pendenti e divieto dei pagamenti di crediti pregressi.



La procedura concorsuale iniziata a seguito della concessione del termine ex articolo 161 sesto comma, è caratterizzata da un momento conservativo del patrimonio del debitore (mediante il blocco delle azioni esecutive e cautelari) e da uno dinamico (consistente nella gestione prudente e provvisoria dell’impresa, finalizzata alla formulazione di una proposta di soddisfazione basata su un piano). Ne deriva che il divieto di pagamento dei crediti pregressi e la facoltà, per l’imprenditore, di compiere gli atti di ordinaria amministrazione (tra i quali rientrano anche l’adempimento dei contratti pendenti) vanno conciliati come segue: (a) il divieto di pagamento dei crediti pregressi sussiste in tutte quelle situazioni giuridiche che si sono definitivamente cristallizzate in un rapporto di credito/debito; (b) per i rapporti giuridici pendenti nei quali le prestazioni delle parti non sono ancora eseguite o compiutamente eseguite, laddove il rapporto prosegua non vi è – di regola – divieto di pagamento dei crediti anteriori, a meno che il rapporto sinallagmatico non sia caratterizzato da un contratto di durata dal quale sorgono coppie di prestazioni isolabili sotto il profilo funzionale ed economico (fattispecie che ricorre, ad es., nei contratti di somministrazione). (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)


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