Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11665 - pubb. 26/11/2014

Espropriazione acquisitiva: applicazione retroattiva ed alla edilizia residenziale pubblica agevolate convenzionata dell’articolo 42 bis TU 327/2001

Tribunale Benevento, 27 Settembre 2014. Est. Galasso.


Beni immobili utilizzati per fini di interesse pubblico - Espropriazione acquisitiva - Retroattività - Indennizzo al proprietario - Determinazione - Applicazione alla edilizia residenziale pubblica agevolate convenzionata



Il d.l. 6.7.2011, n. 98, art. 34, co. 1, conv., con mod., dalla l. 15.7.2011, n. 111, ha introdotto l’art. 42 bis del D.P.R. 8.6.2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), il quale prevede che «Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.».
Trattasi di nuove regole di diritto, che si applicano, tuttavia, anche alle vicende anteriori all’entrata in vigore del citato art. 42 bis, come già la S.C. ha avuto modo di dichiarare (si leggano, anche per esteso, Cass. civ., Sez. I, 28.1.2013, n. 1804, e Cass. civ., Sez. II, 14.1.2013, n. 705).
La novella si applica, in particolare, anche alla materia dell’edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata: l’art. 42 bis, cit., contiene, al comma 5, un espresso riferimento proprio all’edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata.
Conseguenza dell’inesistenza attuale dell’istituto dell’acquisizione della proprietà alla mano pubblica, per effetto della mera irreversibile trasformazione, non è, allora, che non sia possibile accogliere domande che avessero ad oggetto diretto, o a presupposto, la perdita della proprietà, mediante l’indicata causa di acquisto del diritto, o del bene, da parte della P.A.
Non si vede, infine, perché mai, come pure è stato sostenuto da pronunzie di merito del Giudice Amministrativo, la novella imporrebbe alla parte danneggiata di avanzare un’istanza alla P.A., affinché questa ponderi se acquisire il bene: un tale onere è frutto di una ricostruzione additiva del testo della legge (e, infatti, il Consiglio di Stato, mediante sentenza n. 4696, in data 15.9.2014, resa dalla Sez. IV, ha sottolineato trattarsi di potere discrezionale di scelta della P.A., il cui esercizio corrisponde all’esigenza di non mantenere in atto un illecito permanente: ma senza che sia previsto un impulso di parte, sebbene l’interessato possa sollecitare l’amministrazione all’esercizio medesimo). (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale