Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11885 - pubb. 10/01/2014

La rinuncia alla domanda estingue l'azione

Cassazione civile, sez. III, 14 Novembre 2011, n. 23749. Est. Giuseppina Luciana Barreca.


Processo civile - Rinuncia alla domanda - Differenze dalla rinuncia agli atti del giudizio - Forme particolari e accettazione della controparte - Necessità - Esclusione - Effetti - Estinzione dell'azione

Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Responsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale - Società di persone - Titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società - Escussione preventiva del patrimonio sociale - Deduzione con opposizione a precetto da parte del socio - Qualificazione - Opposizione all'esecuzione - Fondamento



La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione. (massima ufficiale)

L'opposizione del socio di società di persone illimitatamente responsabile avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, con la quale si fa valere la mancata osservanza dell'art. 2304 cod. civ., si configura come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale