Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12035 - pubb. 09/02/2015

Vendita all’asta della casa del consumatore: i chiarimenti della Corte di Giustizia

Corte Giustizia UE, 10 Settembre 2014. Est. Toader.


Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Contratto di credito al consumo – Articolo 1, paragrafo 2 – Clausola che riflette una disposizione legislativa di carattere imperativo – Ambito di applicazione della direttiva – Articoli 3, paragrafo 1, 4, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1 – Credito garantito attraverso un diritto reale costituito su un bene immobile – Possibilità di realizzare tale garanzia tramite una vendita all’asta – Sindacato giurisdizionale



Le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente il recupero di un credito, fondato su clausole contrattuali eventualmente abusive, attraverso la realizzazione stragiudiziale di una garanzia costituita sul bene immobile dato in garanzia dal consumatore, qualora tale normativa non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile la salvaguardia dei diritti che tale direttiva conferisce al consumatore, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale, inserita in un contratto concluso da un professionista con un consumatore, è esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva solamente se detta clausola contrattuale richiama il contenuto di una disposizione legislativa o regolamentare imperativa, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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