Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12190 - pubb. 04/03/2015

La mancanza del patto di esclusiva con il venditore non impedisce l'azione diretta nei confronti del finanziatore anche per i contratti stipulati prima dell'introduzione dell'articolo 125-quinquies TUB

Tribunale Taranto, 05 Febbraio 2015. Est. Casarano.


Compravendita - Vendita di beni al consumatore - Collegamento negoziale con contratto di finanziamento - Tutela dell'acquirente di un bene di consumo nei confronti del finanziatore - Azione diretta - Patto di esclusiva tra finanziatore e venditore - Limitazione - Irrilevanza - Applicazione della disciplina più favorevole al consumatore



La disposizione di cui all'articolo 125-quinquies del Testo Unico Bancario (introdotto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141), la quale assicura una maggiore protezione al consumatore escludendo tra l'altro la necessità del patto di esclusiva per l'azione diretta del consumatore nei confronti del finanziatore, è applicabile anche ai contratti stipulati nel vigore della precedente normativa, dovendosi ritenere che sia sempre fatta salva la disciplina più favorevole per il consumatore e l'operatività della sanzione dell'inefficacia della clausola vessatoria prevista da norme di legge di favore per il consumatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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