Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12428 - pubb. 20/04/2015

Prelazione agraria e trasferimento del fondo a titolo gratuito

Tribunale Oristano, 13 Marzo 2015. Est. Angioi.


Prelazione agraria – Esercizio del riscatto – Donazione indiretta – Esclusione



Procedendo dal tenore letterale dell’art. 8, c. 1 della L. n. 590/1965, che riconosce la prelazione in favore dell’affittuario coltivatore diretto, richiamato dall’art. 7, c. 2, n. 2 della L. n. 817/1971, che estende il medesimo diritto al proprietario coltivatore diretto del fondo confinante, si deduce che, in caso di alienazione di un fondo rustico, in tanto sussiste, per i proprietari coltivatori diretti dei fondi confinanti con quello offerto in vendita, il diritto di prelazione e il correlato diritto di riscatto, in quanto si sia in presenza di un trasferimento a titolo oneroso, laddove tali diritti non sorgono, oltre che nelle ipotesi di successione per causa di morte e di acquisto di un fondo rustico a titolo originario, in presenza di trasferimenti a titolo gratuito.

Portando alle logiche conseguenze quest’argomentazione, posto che, attraverso la vendita di un fondo a prezzo di favore, il venditore compie un atto di liberalità, giacché mira al risultato di arricchire il compratore della differenza tra il valore del bene e il prezzo stabilito, deve concludersi che la natura del contratto si ponga in termini logicamente e giuridicamente inconciliabili con l’onerosità del trasferimento, da intendersi in senso pieno, voluta dalla legge per l’esercizio del riscatto. (Antonio Angioi) (riproduzione riservata)


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