Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12812 - pubb. 11/06/2015

PMA eterologa ed età – limite per la donna

T.A.R. Veneto, 08 Maggio 2015. Est. Farina.


PMA – Fecondazione eterologa – Limite di età della donna per l’accesso – Età diversa per la PMA omologa – Discriminazione – Sussiste



La pratica di PMA, nelle due forme ora legittimamente praticabili, rientra nell’ambito dei LEA e quindi per entrambe il SSN deve farsi carico di assicurare, gratuitamente o mediante pagamento di ticket, la relativa assistenza. La riconosciuta assenza di un vuoto normativo, colmato dalla presenza di una normativa statale applicabile anche alla PMA eterologa, in quanto analoga, pur se con differenze oggettive proprie della sua specificità, a quella omologa, deve indurre a ritenere valide anche per tale tecnica le regole di principio già dettate dal legislatore nazionale. Orbene, per quanto riguarda l’età della donna, la norma nazionale non dà indicazione precisa, ma fa riferimento all’età potenzialmente fertile, che quindi deve valere per entrambe le ipotesi. Il contestato intervento della Regione, che ha diversamente disciplinato il profilo relativo all’età della donna per essere ammessa ai cicli di eterologa, si pone in evidente contrasto sia con la normativa statale (che non fa distinzioni), sia con i principi generali di eguaglianza, così come ricordati dalla stessa Corte Costituzionale proprio in occasione dell’affermata analogia delle due tecniche procreative assistite. La distinzione conseguente al mantenimento, per la sola omologa, dei criteri e dei requisiti soggettivi più favorevoli (50 anni) rispetto alla eterologa (43) non è in alcun modo giustificata, tanto da apparire frutto di una non oculata valutazione circa le conseguenze che tale specificazione avrebbe comportato. Questi profili inducono quindi il Collegio ad accogliere il ricorso proposto, in parte qua, avverso la delibera impugnata, in quanto viziata per violazione dei principi costituzionali di eguaglianza, nonché del diritto alla genitorialità ed alla salute, disponendone l’annullamento nella parte in cui ha ritenuto di applicare solo nel caso della PMA eterologa il limite di età di 43 anni per la donna. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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