Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12952 - pubb. 02/07/2015

Minore trasferito sulla base di una decisione provvisoria poi annullata: chiarimenti della CGUE

Corte Giustizia UE, 09 Ottobre 2014. Est. Jarasiunas.


Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Mancato ritorno illecito – Residenza abituale del minore



Gli articoli 2, punto 11, e 11 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretati nel senso che, nella circostanza in cui il trasferimento del minore sia avvenuto in conformità ad una decisione giudiziaria provvisoriamente esecutiva successivamente annullata da una decisione giudiziaria che fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore residente nello Stato membro d’origine, il giudice dello Stato membro dove il minore è stato trasferito, qualora sia adito con una domanda di ritorno del minore, deve verificare, procedendo ad una valutazione del complesso delle circostanze specifiche nel caso di specie, se il minore avesse ancora la sua residenza abituale nello Stato membro d’origine immediatamente prima del presunto mancato ritorno illecito. Nel contesto di tale valutazione, è importante tener conto del fatto che la decisione giudiziaria che autorizza il trasferimento poteva essere provvisoriamente eseguita e che essa era gravata da impugnazione.

Il regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che, nella circostanza in cui il trasferimento del minore sia avvenuto in conformità ad una decisione giudiziaria provvisoriamente esecutiva successivamente annullata da una decisione giudiziaria che fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore residente nello Stato membro d’origine, il mancato ritorno del minore in tale Stato membro in seguito a questa seconda decisione è illecito e trova applicazione l’articolo 11 del regolamento se si ritiene che il minore, immediatamente prima di tale mancato rientro, avesse ancora la sua residenza abituale in detto Stato membro. Se invece, al contrario, si ritenga che il minore non avesse più, in quel momento, la sua residenza abituale nello Stato membro d’origine, la decisione che respinge la domanda di ritorno fondata su detta disposizione viene adottata fatta salva l’applicazione delle regole relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro sancite al capo III del regolamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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