il Trust


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13058 - pubb. 15/07/2015

Non tutti i trust attuano vincoli di destinazione: occorre di volta in volta verificare quale sia la funzione assolta in concreto dal negozio posto in essere dal disponente e gli effetti che il trust produce

Commissione tributaria provinciale Milano, 11 Marzo 2015. Est. Ingino.


Trust - Tassazione - Applicazione analogica delle imposte sulle successioni e donazioni - Attuazione di un vincolo di destinazione - Necessità

Trust - Tassazione - Imposta sulle successioni e donazioni - Presupposti - Attribuzione a favore del beneficiario - Trasferimento di ricchezza a favore di soggetto terzo - Necessità

Trust - Tassazione - Imposta sulle successioni e donazioni - Beneficiari del trust quali titolari di mera aspettativa - Applicazione dell'imposta in misura fissa - Neutralità dell'atto di trasferimento dei beni al trustee

Trust - Attuazione di un vincolo di destinazione - Verifica della funzione in concreto svolta dal negozio - Necessità



Poiché l'articolo 2 della legge n. 286/2006, commi da 47 a 49, non menziona espressamente gli atti istitutivi di trust, in assenza di una disciplina normativa che si riferisca espressamente a tale tipologia di atti, non può che farsi applicazione analogica ed estensiva delle disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni, laddove si ritenga che l'espressione "vincolo di destinazione" si riferisca anche ai trust, con la conseguenza che il trust potrebbe rientrare nella previsione normativa in questione soltanto ove preveda la costituzione di vincoli di destinazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'articolo 49, comma 2 del decreto legislativo n. 242 del 2006, convertito nella legge n. 286 del 2006, nell'individuare le aliquote applicabili alla reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, fa riferimento al valore dei beni o diritti attribuiti, per poi distinguere le aliquote in relazione al rapporto di parentela esistente tra il disponente e il beneficiario dell'attribuzione, utilizzando espressamente il termine "a favore" al fine di escludere la sottoposizione a tassazione della mera costituzione del vincolo di destinazione. Non vi è, pertanto, dubbio che, dovendosi trattare di beni o diritti attribuiti a favore di un soggetto terzo rispetto al disponente, l'interpretazione corretta della norma non può essere altro che quella secondo cui l'oggetto della tassazione deve concretizzarsi in un trasferimento di ricchezza "a favore di un soggetto terzo" e che l'oggetto del prelievo in materia di vincoli di destinazione è costituito dall'incremento netto di ricchezza conseguito dal beneficiario dell'elargizione, nella misura del suo effettivo arricchimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora i beneficiari del trust siano titolari di una posizione giuridicamente qualificabile come di mera aspettativa, non essendo loro consentito, al momento dell'istituzione del trust, di ottenere i beni oggetto del medesimo, in capo ad essi non si manifesta alcun  arricchimento tassabile, il quale potrà avere rilievo soltanto al momento del verificarsi degli eventi condizionati; da ciò consegue l'applicazione dell'imposta in misura fissa, che viene infatti anticipata al momento dell'istituzione, mentre la funzione dell'atto attributivo di beni del trustee è quello di consentirgli, attraverso il controllo dei beni stessi, di attuare il programma predisposto nell'atto istitutivo, con la conseguenza che l'atto di trasferimento del disponente al trustee si configura come atto strumentale e neutro. Soltanto allorquando il trustee, avendo realizzato il programma predisposto dal disponente nell'atto istitutivo, attribuirà il trustfund ai beneficiari, potrà essere valutato il presupposto impositivo, mentre fino a tale momento nessun soggetto potrà vantare diritto alcuno sui beni oggetto di segregazione. A tale conclusione si perviene in forza del combinato disposto dell'articolo 58, comma 2, decreto legislativo n. 346 del 1990, il quale prevede che "per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro" e dell'articolo 27 d.p.r. n. 131 dell 1986 - secondo cui "gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non è corretto ricomprendere indistintamente tutti i trust tra i vincoli di destinazione, omettendo di verificare quale sia la funzione assoltai concreto dal negozio posto in essere dal disponente e gli effetti che il trust produce. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalata da:

Il trust in Italia”
Associazione riconosciuta come maggiormente rappresentativa nel campo del trust dal Consiglio Nazionale Forense

www.il-trust-in-italia.it




Il testo integrale


 


Testo Integrale