Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1306 - pubb. 09/10/2008

Competenza in materia industriale e connessione di cause

Tribunale Biella, 13 Novembre 2006. Est. Eleonora Reggiani.


Proprietà industriale – Competenza delle sezioni specializzate ex art. 134 d. lgs. n. 30/2005 – Cause connesse – Ipotesi speciale di modificazione della competenza – Sussistenza.



L’art. 134 comma 1 d.l.vo n. 30/2005 non si limita ad estendere il rito societario alle controversie di competenza delle sezioni specializzate, ma stabilisce che a tali sezioni sono demandate anche le controversie che presentano ragioni di connessione anche impropria con le cause già di loro competenza. La norma in questione è quindi prima di tutto una norma sulla competenza che introduce ipotesi speciali di modificazione della competenza per ragione di connessione, prevedendo che le sezioni specializzate attraggono - in forza delle norme sulla connessione propria (artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 c.p.c.) e di quelle sulla connessione impropria (art. 103 c.p.c.) - anche cause relative a materie che, se non fossero connesse a quelle di loro competenza, non sarebbero a loro attribuite. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, convenivano in giudizio la Alfa s.r.l., S. E., P. M. e S. S., allegando che la Alfa s.r.l. aveva intrapreso attività concorrenziale alla società attrice a pochi metri di distanza dalla sede sociale di quest’ultima, appropriandosi della ditta, dei marchi, dei nomi di dominio ed anche dello slogan utilizzato nella campagna pubblicitaria 2002-2003 dalla medesima, avvalendosi illegittimamente delle informazioni aziendali acquisite presso la società attrice da un ex collaboratore della P. S. s.r.l., S. E., divenuto amministratore unico della Alfa s.r.l. Aggiungevano che S. E. insieme a P. M., ex dipendente della società attrice, avevano posto in essere attività denigratorie ai danni della società attrice, e che S. S., socio di maggioranza della Alfa s.r.l., aveva sostenuto il figlio E. nel compimento di tali atti illeciti. Precisavano inoltre che a causa di tali condotte, peraltro poste in essere da perse unite da rapporti di parentela e di frequentazione, Marco S., socio e amministratore unico della società attrice, aveva subito gravi conseguenze alla sua salute. Chiedevano pertanto l’accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.

Con comparsa ritualmente notificata, si costituivano in giudizio i convenuti Alfa s.r.l., S. E. e P. M., eccependo in primo luogo l’incompetenza del tribunale adito, ritenendo funzionalmente competente la sezione specializzata in diritto industriale del tribunale di Torino, e comunque rilevavano l’erroneità del rito scelto. In subordine eccepivano il difetto di legittimazione attiva della P. S. s.r.l., che, trasformatasi in una holding, aveva trasferito la propria azienda alla S. s.r.l. Contestavano comunque nel merito tutte le pretese attoree.

Si costituiva in giudizio anche il convenuto S. S., eccependo anch’egli l’incompetenza del tribunale adito e l’erroneità del rito scelto, nonché il difetto di legittimazione attiva della P. S. s.r.l. Nel merito contestava in toto le domande attoree, allegava di essere del tutto estraneo alla gestione e conduzione della Alfa s.r.l., di cui era socio, e chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento dei danni da lite temeraria.

Con comparsa di intervento, successivamente notificata, interveniva in giudizio la S. s.r.l., allegando che in virtù degli accordi sottoscritti con la società attrice, quest’ultima aveva mantenuto la legittimazione all’esercizio dei diritti in questa sede azionato. Faceva comunque proprie le domande della medesima.

Le parti notificavano memorie di replica, finché a seguito di notificazione dell’istanza di fissazione di udienza e di deposito di note ex art. 10 d.l.vo 5/03, veniva emesso decreto ex art. 12 d.l.vo cit.

Depositate memorie conclusionali, all’udienza collegiale le parti procedevano alla discussione orale della causa, all’esito della quale, in applicazione dell’art. 16 comma 5 seconda parte d.l.vo 5/03, veniva depositata la seguente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le parti convenute hanno eccepito in via pregiudiziale l’incompetenza del tribunale adito, ritenendo essere tutte le domande proposte devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, istituite presso il tribunale di Torino.

Gli attori e l’intervenuta, nel contestare tale eccezione, hanno allegato che, in base alla disciplina transitoria contenuta all’art. 245 d.l.vo 30/05 (codice della proprietà industriale), la presente controversia non è ancora disciplinata dalle norme sulla competenza contenute nell’art. 134 d.l.vo cit., ma dalle disposizioni contenute nell’art. 3 d.l.vo 168/03, che ha istituito le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Tale tesi non è tuttavia fondata. L’art. 245 del d.l.vo 30/05 statuisce infatti quanto segue:

disposizioni procedurali

1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice.

2. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, comma 3, le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore.

3. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.

4. Le norme di procedura di cui all'articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice.

5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del codice.”

Gli attori e l’intervenuta hanno evidentemente fatto riferimento al primo comma dell’art. appena riportato, il quale però contiene la disciplina transitoria sul rito applicabile (quello societario e non più quello ordinario in origine previsto dal d.l.vo 168/03) e non la disciplina transitoria sulla competenza delle sezioni specializzate, che invece è regolata dai successivi commi due (competenza in grado di appello) e tre (competenza in sede di reclamo e nel giudizio di merito).

Per quanto riguarda la disciplina della competenza, proprio in base all’articolo 245 d.l.vo cit., risultano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate tutte le cause di merito iniziate dopo l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale (anche se seguono un procedimento cautelare regolato dalla disciplina previgente).

Il presente giudizio è stato instaurato successivamente al 19.03.05, data di entrata in vigore del codice della proprietà industriale (pubblicato in data 04.03.05), sicché devono senza dubbio ritenersi operanti le norme attributive della competenza delle sezioni specializzate risultanti dal d.l.vo 30/05.

2. Ai sensi degli artt. 120 comma 4 e 134 comma 1 d.l.vo 30/05, sussiste senza dubbio la competenza delle sezioni specializzate, istituite presso il Tribunale di Torino, in ordine alle domande in questa sede proposte, volte all’accertamento della violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale (segni distintivi, nomi a dominio, know-how aziendale), all’accertamento della correlata attività di concorrenza sleale e alle statuizioni conseguenti (“accertarsi la violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale di cui in premessa vantati dalla attrice P. S. s.r.l. perpetrata dai convenuti, nonché l'uso illegittimo dei medesimi fatto dalla S.A.W. S.R.L.; per l'effetto, inibirsi, anche ai sensi dell'art. 124 c.p. i., il compimento da parte dei convenuti di qualsiasi attività e/o atto, come in narrativa individuati e quelli che in seguito saranno accertati, suscettibili di ledere i diritti di proprietà industriale dell'attrice P. S. s.r.l., disponendosi la fissazione di una somma (almeno pari a € 10.000,00) dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell' emanando provvedimento; disporsi inoltre la distruzione, ai sensi dell'art. 124 c.p.i., di tutti i materiali ed i supporti anche informatici utilizzati per perpetrare le lesioni dei diritti di proprietà industriale dell'attrice P. S. s.r.l., come in narrativa individuate e quelle che in seguito saranno accertate; accertata la responsabilità, anche concorrente o alternativa, dei convenuti per i diversi titoli indicati nella narrativa, dirsi tenuti e condannarsi i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle attività e/o degli atti, come in narrativa individuati e quelli che in seguito saranno accertati, con richiesta di liquidazione, eventualmente anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 125 c.p.i. in una somma non inferiore a € 600.000; il tutto con integrale pubblicazione dell'emananda sentenza con caratteri doppi rispetto al normale su un giornale quotidiano a diffusione nazionale ed uno internazionale a cura della ricorrente ed a spese della resistente ai sensi dell'art. 126 c.p.i.”).

Nel presente giudizio sono tuttavia proposte anche altre domande, per le quali è incontestata l’originaria competenza del tribunale di Biella.

Si tratta di domande cui si applica il rito societario (“accertarsi la titolarità in capo ai convenuti S. S. e M. P. di quote di partecipazione al capitale della convenuta S.A.W. s.r.l. pari alla totalità di questo e ciò sin dalla costituzione della società” … “accertata la responsabilità, anche concorrente o alternativa, dei convenuti per i diversi titoli indicati nella narrativa” – nei limiti in cui la domanda è esperita nei confronti dell’amministratore e dei soci della Alfa s.r.l. a titolo di azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. – “dirsi tenuti e condannarsi i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle attività e/o degli atti, come in narrativa individuati e quelli che in seguito saranno accertati …”), di domande cui si applica il rito del lavoro (“accertarsi l'inadempimento dei convenuti E. S. e M. P. agli obblighi di correttezza, fedeltà e non concorrenza contrattualmente assunti verso l'attrice P. S. s.r.l. …. “accertata la responsabilità, anche concorrente o alternativa, dei convenuti per i diversi titoli indicati nella narrativa,”“dirsi tenuti e condannarsi i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle attività e/o degli atti, come in narrativa individuati e quelli che in seguito saranno accertati …”) e di domande cui si applica il rito ordinario (“dirsi tenuti e condannarsi i convenuti, eventualmente anche in solido tra loro, a risarcire il danno alla salute patito dall'attore S. Dott. Marco nella misura indicata in narrativa”).

Si deve tuttavia rilevare che l’art. 134 d.lvo 30/05 al comma 1 stabilisce quanto segue: “Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990 n. 287 e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 r, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso l’applicabilità dell’art. 121 comma 5”.

Inoltre il successivo comma 3 del medesimo articolo precisa che Tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1, quivi comprese quelle disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99, sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall’art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come integrato dall’art. 120. Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario”.

In altre parole l’art. 134 comma 1 d.l.vo cit. non solo estende il rito societario alle controversie di competenza delle sezioni specializzate, ma stabilisce che tra le controversie di competenza delle sezioni specializzate vi sono anche quelle che presentano ragione di connessione anche impropria con le cause già di competenza delle sezioni specializzate.

Come rilevato da attenta dottrina - in conformità all’intenzione degli stessi redattori del codice – la norma in esame è prima di tutto una norma sulla competenza.

Tale affermazione si fonda su ovvi argomenti logici (se si applica il rito societario a tutte le materie di competenza delle sezioni specializzate, comprese quelle ad esse connesse, le cause connesse sono senza dubbio attratte alla competenza delle sezioni specializzate) ed è supportata dal disposto dell’art. 134 comma 3 d.l.vo cit., nella parte in cui ribadisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate tutte le controversie nelle materie indicate al precedente comma 1 e quindi anche le cause connesse a quelle di diretta attribuzione delle sezioni, tenuto conto che, come già evidenziato, il comma 1 comprende tra le materie di competenza delle sezioni specializzate anche quelle a queste ultime connesse.

In altre parole, le disposizioni in esame introducono ipotesi speciali di modificazione della competenza per ragione di connessione, prevedendo che le sezioni specializzate attraggono - in forza delle norme sulla connessione propria (artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 c.p.c.) e di quelle sulla connessione impropria (art. 103 c.p.c.) - anche cause relative a materie che, se non fossero connesse a quelle di loro competenza, non sarebbero a loro attribuite.

Le disposizioni appena esaminate confermano quanto affermato, durante la vigenza del d.lvo 168/03 e prima che entrasse in vigore il d.l.vo 30/05, che riteneva la competenza delle sezioni specializzate in esame una competenza per materia inderogabile (come già quella delle sezioni specializzate agrarie: v. da ultimo Cass. 10.08.04 n. 15480), escludendo che i tribunali e le corti d’appello, che non fossero sede di sezione specializzata, potessero mai trattare giudizi nelle materie ad esse devolute, neppure per ragioni di connessione.

Le nuove disposizioni prevedono però anche qualcosa in più, perché in caso di connessione anche impropria - non solo non è possibile che i tribunali e le corti d’appello, che non sono sede di sezione specializzata, non possano attrarre le cause di competenza delle sezioni specializzate, - ma è anche sancito che sono le sezioni specializzate ad attrarre alla loro competenza le altre cause connesse.

3. Nel caso di specie ricorre senza dubbio un’ipotesi di connessione ex artt. 33 e 103 c.p.c., considerato che sulla base degli stessi fatti costitutivi è richiesto il risarcimento di diverse voci di danno (cfr. la domanda per violazione della proprietà industriale e la domanda risarcitoria da danno esistenziale), ovvero in forza di qualificazioni giuridiche diverse le stesse condotte sono poste a fondamento della richiesta risarcitoria dello stesso danno (cfr. la domanda risarcitoria per violazione della proprietà industriale e la domanda risarcitoria per violazione del vincolo contrattuale).

In altre parole la condotta dei convenuti, diversamente qualificata, è prospettata come fonte di diversi danni e gli stessi danni, a volte conseguenti alle stesse condotte, sono lamentati in ragione di titoli giuridici diversi.

Le domande in questa sede proposte sono pertanto evidentemente tra loro connesse, in alcuni casi per il titolo e in altri per l’oggetto e comunque per le questioni che devono essere affrontate, sussistendo senza dubbio ragioni di economia processuale, che giustificano la trattazione unitaria, tenuto conto anche della comunanza dei fatti oggetto di prova.

Deve pertanto ritenersi operante il disposto dell’art. 134 commi 1 e 3 d.l.vo 30/05, in virtù del quale la competenza delle sezioni specializzate attrae tutte le cause connesse.

4. L’attrazione opera anche con riguardo alle domande di competenza del tribunale di Biella in qualità di giudice del lavoro.

Com’è noto il giudice del lavoro, non è un ufficio dotato di un particolare tipo di competenza, né è un giudice specializzato ai sensi dell’art. 102 comma 2 Cost., ma è soltanto un giudice ordinario, che segue un particolare rito in relazione a determinate controversie.

Tuttavia il codice di rito prevede una competenza territoriale del giudice del lavoro che le parti non possono convenzionalmente derogare (art. 413 c.p.c.) e che non può essere modificata neppure per ragioni di connessione, tenuto conto che gli artt. 33 e 103 c.p.c. consentono di derogare soltanto alla competenza per territorio determinata in base ai fori generali dei convenuti (v. Cass. 17.06.04 n. 11387; 16.03.02 n. 3908).

Tuttavia si deve tenere presente che, come già evidenziato, l’art. 134 d.l.vo 30/05 ha introdotto un’ipotesi speciale di modificazione della competenza per ragione di connessione, attribuendo alla competenza delle sezioni specializzate anche le cause connesse alle cause ad esse devolute, così derogando alla disciplina generale (e precedente) del codice di rito.

Tale attribuzione è compiuta senza alcuna eccezione e in particolare senza escludere l’attrazione alle sezioni specializzate delle cause connesse che siano attribuite ad altro giudice in virtù di una particolare competenza per materia o per territorio.

Non vi è pertanto alcuna ragione per limitare la vis actrattiva delle sezioni specializzate rispetto alle cause connesse a quelle di sua diretta competenza, posto che la legge così non dispone.

Come rilevato da autorevole dottrina, non sarebbe infatti stato necessario introdurre il disposto normativo in esame per limitare la vis actrattiva delle sezioni specializzate, tenuto conto che tale soluzione sarebbe stata adottata in sede interpretativa in base alle regole già esistenti nel codice di rito (v. supra), come infatti è avvenuto, in mancanza di espresse disposizioni in proposito, per il caso di cause connesse di competenza del tribunale ordinario e delle sezioni specializzate agrarie (v. Cass. 19.01.88 n. 355; conf. Cass. 02.03.98 n. 2269; 01.12.00 n. 15365).

L’art. 134 d.l.vo 30/05 acquista significato proprio in deroga alle disposizioni contenute nel codice di rito.

Il d.l.vo 168/98, che ha istituito le sezioni specializzate in esame, non conteneva nessuna disciplina della connessione tra cause e la relazione di accompagnamento ha precisato che trovavano applicazione le ordinarie regole previste dal codice di rito. Ma il successivo d.lvo 30/05 ha regolato espressamente gli effetti della connessione tra cause, e non può certo ritenersi che abbia fatto ciò per non cambiare nulla rispetto alla disciplina previgente.

Come rilevato da autorevole dottrina, la norma in esame esprime uno spiccato favore per la concentrazione davanti alle sezioni specializzate di tutte le cause collegate a quelle di loro competenza, così accelerando e semplificando le procedure.

D’altronde già in altri casi il legislatore ha derogato ex lege alla competenza territoriale del giudice del lavoro (v. art. art. 24 l.f. sia testo ante che nel testo post riforma), tenendo conto in tali casi della prevalente esigenza di concentrare a tutela della par condicio creditorum cause che riguardano diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito (cfr. Cass. 27.02.04 n. 4051).

5. Deve pertanto dichiararsi l’incompetenza del tribunale adito a conoscere in merito a tutte le domande in questa sede proposte, essendo invece competenti le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, istituite presso il tribunale di Torino.

In ordine alla pronuncia da adottare, l’art. 16 comma 6 d.l.vo 5/03 prevede che “quando rileva che una causa promossa nelle forme di cui al presente decreto riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall’articolo 1, il tribunale, se è competente, dispone con ordinanza il cambiamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l’udienza di trattazione; altrimenti rimette la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a novanta giorni per il deposito del ricorso in riassunzione. Restano ferme le decadenze già maurate”.

La norma appena riportata riproduce il disposto dell’art. 427 comma 1 ult. parte c.p.c., in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente precisato che il giudice del lavoro può rimettere gli atti al diverso giudice ritenuto competente con ordinanza solo se non sono sorte tra le parti contestazioni in ordine alla competenza, in presenza delle quali deve invece pronunciarsi con sentenza (art. 420 c.p.c.) (Cass. 30.05.83 n. 3731; 28.12.76 n. 4736; 16.10.76 n. 3528).

Tale principio è senza dubbio operante anche nel caso di specie, in cui si deve applicare una norma del tutto simile all’art. 427 comma 1 ult. parte c.p.c., sicché, tenuto conto del contrasto nella specie insorto tra le parti, occorre statuire sulla competenza con sentenza (artt. 187 e 279 c.p.c.).

Come previsto all’art. 16 comma 6 ult. parte d.l.vo 5/03, deve comunque essere assegnato il termine perentorio per il deposito del ricorso in riassunzione.

6. Per quanto attiene alle spese del giudizio, data la particolarità delle fattispecie, la complessità e i dubbi interpretativi, relativi alle questioni giuridiche affrontate, il collegio ritiene equa l’integrale compensazione delle spese tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Biella, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2310/05 R.G., nel legittimo contraddittorio delle parti:

1.              dichiara l’incompetenza del tribunale di Biella in ordine a tutte le domande in questa sede formulate, essendo competenti le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, istituite presso il tribunale di Torino;

2.              compensa interamente tra tutte le parti le spese di causa;

3.              fissa termine perentorio per il deposito del ricorso in riassunzione in giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza.

Così deciso in Biella in data 10.11.06

Il Presidente

Dott. Luigi Grimaldi

Il Giudice est.

Dott.ssa Eleonora REGGIANI


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