il Trust


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13382 - pubb. 23/09/2015

Trust: la costituzione di vincoli di destinazione costituisce l'oggetto dell'imposta sulle donazioni e successioni

Commissione tributaria provinciale Lodi, 18 Giugno 2015. Est. Maria Rosaria Sciurpa.


Costituzione di un trust - Imposta sulle successioni e donazioni - Oggetto dell'imposta - Trasferimenti - Esclusione - Costituzione di vincoli di destinazione - Imposta nuova che prescinde dalla gratuità delle attribuzioni liberali e successorie - Applicazione dall'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 286 del 2006



L'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006 convertito con modificazioni dalla L. n. 286 del 2006, che rimanda alla tassazione in materia di successioni e donazioni, ha introdotto una disciplina innovativa che prevede, fra gli altri, la tassazione secondo le norme dettate in tema di donazioni e successioni della costituzione di vincoli di destinazione. L'imposta è, quindi, istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli. L'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione va, dunque, intesa come un'imposta nuova che prescinde dalla gratuità delle attribuzioni liberali e successorie, che riceve disciplina mediante un rinvio alle disposizioni in tema di donazioni e successioni, comunque conservando connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica prevista dal D.Lgs. n. 346 del 1990. Tali caratteri peculiari vengono individuati nel fatto che, il presupposto impositivo è correlato "alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impoverirsi.

L'atto di costituzione del trust, poiché costitutivo di un vincolo di per sé rilevante ai fini impositivi voluti dall'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. 286 del 2006, è soggetto alla tassazione proporzionale prevista in tema di successioni e donazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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