Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13439 - pubb. 05/10/2015

Pubblicità: illegittimi i divieti degli ordini professionali

T.A.R. Lazio, 25 Marzo 2015, n. 4943. Est. Roberta Cicchese.


Pubblicità – Divieti istituiti dagli ordini – Illegittimità – Sussiste



Sulla base delle norme primarie applicabili e dei principi comunitari vigenti in materia, sia la pubblicità promozionale che la pubblicità comparativa sono lecite, e non possono essere vietate, laddove prive di profili di ingannevolezza, equivocità e denigratorietà. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La nozione di “impresa”, alla quale occorre fare riferimento per l'applicazione della l. n. 287/90, è quella risultante dal diritto comunitario e si riferisce a tutti i soggetti che svolgono un'attività economica e, quindi, siano “attivi” in uno specifico mercato; per questo sono ormai considerate “imprese”, ai fini specifici della tutela della libera concorrenza, anche gli esercenti le professioni intellettuali che offrono sul mercato, dietro corrispettivo, prestazioni suscettibili di valutazione economica (TAR Lazio, Roma, sez. I, 16 febbraio 2015, n. 2688, 11 giugno 2014, n. 8349, 25 febbraio 11, n. 1757, 17 maggio 2006, n. 3543 e 3 settembre 2004, n. 8368,). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Gli ordini professionali vanno, di conseguenza, qualificati quali associazioni di imprese degli ordini professionali. (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 22 gennaio 2015, n. 238, Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 8349/2014 cit., Consiglio di Stato, sez. VI, 9 marzo 2007, n. 1099, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 11 marzo 2005, n. 1809), le cui deliberazioni sono letteralmente riconducibili a quelle descritte dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 287/1990;. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La distinzione tra concorrenza commerciale e concorrenza professionale, trova una netta smentita nella giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha recentemente riaffermato, conformemente, peraltro, ad una giurisprudenza consolidata, il principio secondo cui la nozione eurounitaria di impresa include anche l’esercente di una professione intellettuale, con la conseguenza che il relativo Ordine professionale può essere qualificato alla stregua di un’associazione di imprese ai sensi dell’art. 101 TFUE (Corte di giustizia 18 luglio 2013, C-136/12). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le restrizioni alla concorrenza poste da codici deontologici non possono essere considerate necessarie al conseguimento dell’obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori, a tutela dei quali, come sopra già rilevato, esiste un ampio ventaglio di rimedi privatistici (nello stesso senso Consiglio di Stato n. 238/2015, cit.); (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Un’associazione di imprese ai sensi e per gli effetti di cui al’art. 101, par. 1, TFUE, e dunque un ordine professionale, non esercita, nell’elaborazione di regole deontologiche come quelle di cui si tratta, né una funzione sociale fondata sul principio di solidarietà, né prerogative tipiche dei pubblici poteri (Consiglio di Stato n. 238/2015, cit.); (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il controllo operato sul medesimo codice deontologico dal ministero vigilante riguarda aspetti diversi da quelli presi in esame dal provvedimento impugnato, in ragione delle diverse competenze del ministero e dell’Autorità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale