Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13667 - pubb. 01/07/2010

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Appello Bologna, 16 Settembre 2015. .


Intermediazione finanziaria - Rifiuto a fornire informazioni da parte dell’investitore - Sussistenza obblighi informativi in capo alla banca



Secondo ormai pacifica giurisprudenza sul punto (Cass. n.18039/2012) gli obblighi informativi non vengono meno nemmeno nel caso in cui l’investitore non abbia voluto fornire le informazioni previste dall’art. 28 Regolamento Consob relative alla sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento. Anzi, proprio tale circostanza richiede che l’intermediario sia tenuto ad utilizzare tutte le informazioni in suo possesso ( età, condizione lavorativa, livello d’istruzione, pregressa operatività, situazione patrimoniale dell’investitore). Qualora tali elementi non siano sufficienti per delineare il profilo del cliente, esso dovrà operare utilizzando criteri estremamente prudenziali prescegliendo investimenti finalizzati alla conservazione, adatti ad un investitore con scarse conoscenze tecniche e bassa propensione al rischio. (Fabio Benatti) (riproduzione riservata)