Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13704 - pubb. 19/11/2015

Agenzia delle Entrate: il conferimento degli incarichi dirigenziali ai funzionari senza qualifica e senza concorso non rende nulli gli accertamenti

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 09 Novembre 2015, n. 22800. Pres., est. Cicala.


Agenzia delle Entrate – Regolamento di amministrazione – Conferimento di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso della relativa qualifica – Legittimità – Esclusione – Sentenza Corte Costituzionale n. 37 del 2015 – Avvisi di accertamento emessi – Nullità – Esclusione



In base all’art. 42 dpr 600/1973, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. A seguito della evoluzione legislativa ed ordinamentale sono oggi "impiegati della carriera direttiva" ai sensi dell’art. 42 dpr 600/1973, art. 42, i "funzionari della terza area" di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005 (art. 17). E - in base al principio della tassatività delle cause di nullità degli atti tributali - non occorre, ai meri fini della validità dell’atto, che i funzionari deleganti e delegati possiedano la qualifica di dirigente, ancorché essa sia eventualmente richiesta da altre disposizioni. Ove il contribuente contesti - anche in forma generica - la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento ad emanare l’atto (art. 42 dpr 600/1972), è onere della Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonché della esistenza della delega in capo al delegato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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