Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13920 - pubb. 24/12/2015

L’azione ex art. 141 Codice delle assicurazioni private non è esperibile nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada se il veicolo su cui viaggiava il danneggiato era sprovvisto d’assicurazione r.c.a.

Tribunale Imperia, 27 Ottobre 2015. Est. Colamartino.


Art. 141 Codice della strada – Azione diretta – Fondo di garanzia per vittime della strada – Esperibilità – Esclusione – Veicolo sprovvisto di assicurazione



L’azione diretta di cui all’art. 141 del Codice delle assicurazioni private, con cui il trasportato può citare la compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, non è esperibile nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nel caso in cui il veicolo su cui questi viaggiava fosse sprovvisto d’assicurazione per la r.c.a.. L’art. 141 C.d.a. prevede infatti una forma di responsabilità oggettiva ed è pertanto da qualificarsi come norma speciale e conseguentemente non applicabile oltre i casi e i tempi in espressamente considerati dalla legge, ai sensi dell’art. 14 disp. prel. c.c.. Il danneggiato potrà in ogni caso esperire nei confronti del F.G.V.S. l’azione di cui all’art. 283 Codice della strada. (Gabriele Marco Chiparo) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Gabriele Marco Chiparo – Tirocinante presso il Tribunale di Imperia e praticante avvocato presso tale Foro


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