Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13995 - pubb. 14/01/2016

Responsabilità disciplinare e lavoratore distaccato; patteggiamento e disciplinare

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 09 Dicembre 2015, n. 24828. Est. Di Cerbo.


Procedimento disciplinare – Lavoratore distaccato – Organo competente

Procedimento disciplinare – Sentenza di patteggiamento – Rilevanza



In materia di pubblico impiego, l’organo competente per il procedimento disciplinare è quello, ex art. 55 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, del luogo in cui il dipendente, anche se in posizione di distacco, presta effettivamente la propria attività lavorativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

A norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 27 marzo 2001 n. 97, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, a prescindere dalla sua qualificazione come sentenza di condanna, presuppone pur sempre un'ammissione di colpevolezza ed esonera il giudice disciplinare dall'onere di verifica sul punto. La scelta del giudice del merito di non procedere ad attività istruttoria in presenza di una sentenza di patteggiamento è, dunque, coerente con i principi sopra enunciati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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