Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14007 - pubb. 15/01/2016

Nuova responsabilità civile dei magistrati: nessuna efficacia retroattiva

Cassazione civile, sez. III, 15 Dicembre 2015, n. 25216. Est. Giuseppina Luciana Barreca.


Responsabilità civile dei magistrati – Giudizio in ordine all’ammissibilità della domanda risarcitoria – Abrogazione ad opera della l. n. 18 del 2015 – Applicazione retroattiva della norma sopravvenuta – Esclusione. (legge 18 del 2015)



In materia di responsabilità civile dei magistrati, la sopravvenuta abrogazione dell’art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 – ad opera dell’art. 3, comma 2, della legge 27 febbraio 2015, n. 18 – non esplica efficacia retroattiva, sicché l’ammissibilità della domanda di risarcimento danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie, proposta sotto il vigore della norma abrogata, deve essere delibata alla stregua della disciplina previgente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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