Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14351 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bologna, 21 Dicembre 2015. .


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Audizione dell’imprenditore - Concordato preventivo - Istanza in pendenza di procedura fallimentare - Audizione del fallendo in camera di consiglio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie



Il debitore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo in pendenza della procedura fallimentare a suo carico, non deve essere sentito in camera di consiglio per l'esercizio del suo diritto di difesa qualora ne sia stata già disposta l'audizione prima della dichiarazione di fallimento, ed abbia avuto la possibilità di svolgere tutte le difese nel corso della procedura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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