Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14396 - pubb. 11/03/2016

Autovelox: per la validità del verbale non è necessario segnalarne l'ubicazione

Tribunale Caltanissetta, 15 Novembre 2015. .


Autovelox – Segnalazione e visibilità – Riferiti alla presenza della postazione e non alla sua precisa collocazione – Nullità del verbale – Esclusione



Dal tenore del dato normativo dell'art. 142 comma 6 bis C.d.S. (ed in particolare dall'uso del verbo "ricorrendo", che pone l'impiego di "cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi" in posizione di strumentalità rispetto alla prescritta segnalazione delle postazioni di controllo) si ricava che la "segnalazione" e la "visibilità" devono caratterizzare non già la postazione dell'autovelox in sé, intesa in senso fisico - ossia quale insieme di personale e mezzi preposti al controllo del traffico - quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale, in modo da spiegare utilmente la propria finalità di avvertimento nei confronti degli automobilisti. Tale interpretazione, oltre che sul piano letterale, trova riscontro anche sotto un profilo teleologico, essendo la finalità della norma, quella, appunto, di garantire che la presenza di un autovelox sia preventivamente segnalata agli automobilisti attraverso l'uso di cartelli o dispositivi luminosi e ben visibili, e come tali idonei ad orientare la condotta di guida degli utenti.
Ne consegue che, ai fini della validità del verbale di accertamento,deve ritenersi sufficiente la preventiva segnalazione, agli automobilisti, della postazione di autovelox a mezzo di apposita cartellonistica o di dispositivi luminosi ben visibili, essendo irrilevante l'ulteriore visibilità della postazione di controllo in sé. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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