Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14435 - pubb. 16/03/2016

Contraffazione brevetto e abuso posizione dominante

Corte Giustizia UE, 16 Luglio 2015. Est. Svaby.


Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Impresa titolare di un brevetto essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica che si è impegnata, nei confronti dell’organismo di normalizzazione, a concedere in licenza a terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie dette “FRAND” (“fair, reasonable and non-discriminatory”) – Abuso di posizione dominante – Azione per contraffazione – Azione inibitoria – Azione per richiamo di prodotti – Azione diretta ad ottenere la presentazione di dati contabili – Azione per il risarcimento del danno – Obblighi del titolare di un brevetto essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica



1) L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il titolare di un brevetto essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, che si sia irrevocabilmente impegnato nei confronti di tale organismo a concedere a terzi una licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, dette «FRAND» («fair, reasonable and non-discriminatory»), non abusa della sua posizione dominante ai sensi di tale articolo quando esperisce un’azione per contraffazione volta alla cessazione del pregiudizio arrecato al suo brevetto o al richiamo dei prodotti per la fabbricazione dei quali sia stato utilizzato tale brevetto, laddove: – prima di esperire la suddetta azione, da un lato, abbia avvertito il presunto contraffattore della contraffazione addebitatagli, indicando il suddetto brevetto e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto, e, dall’altro, dopo che il presunto contraffattore ha confermato la sua volontà di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND, abbia trasmesso a tale contraffattore una proposta di licenza concreta e scritta alle suddette condizioni, specificando, in particolare, il corrispettivo e le sue modalità di calcolo, e – il suddetto contraffattore, continuando a sfruttare il brevetto di cui trattasi, non dia seguito a tale proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e in buona fede, circostanza che deve essere determinata sulla base di elementi obiettivi ed implica in particolare l’assenza di ogni tattica dilatoria. 2) L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle considerate nel procedimento principale, esso non vieta a un’impresa in posizione dominante e titolare di un brevetto essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, che la stessa impresa si è impegnata, dinanzi a tale organismo, a concedere in licenza a condizioni FRAND, di esperire un’azione per contraffazione contro il presunto contraffattore del suo brevetto e volta alla presentazione di dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento di tale brevetto o al risarcimento dei danni derivanti da tali atti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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