Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14489 - pubb. 22/03/2016

Rapporti tra giudicato interno e diritto UE

Corte Giustizia UE, 10 Luglio 2014. Est. Lenaerts.


Direttiva 93/37/CEE – Atto di “impegno a locare” edifici non ancora costruiti – Decisione giurisdizionale nazionale con forza di giudicato – Portata del principio dell’intangibilità del giudicato in una situazione contrastante con il diritto dell’Unione



1) L’articolo 1, lettera a), della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, deve essere interpretato nel senso che un contratto che abbia per oggetto principale la realizzazione di un’opera che risponda alle esigenze formulate dall’amministrazione aggiudicatrice costituisce un appalto pubblico di lavori e non rientra, pertanto, nell’esclusione di cui all’articolo 1, lettera a), iii), della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, anche quando comporti un impegno a locare l’opera di cui trattasi.
2) Se le norme procedurali interne applicabili glielo consentono, un organo giurisdizionale nazionale, come il giudice del rinvio, che abbia statuito in ultima istanza senza che prima fosse adita in via pregiudiziale la Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267 TFUE, deve o completare la cosa giudicata costituita dalla decisione che ha condotto a una situazione contrastante con la normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici di lavori o ritornare su tale decisione, per tener conto dell’interpretazione di tale normativa offerta successivamente dalla Corte medesima. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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