Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1450 - pubb. 14/12/2008

Opposizione a ruolo di crediti previdenziali e motivazione del ruolo

Tribunale Savona, 26 Luglio 2007. Est. Acquarone.


Iscrizione a ruolo di crediti di enti previdenziali – Opposizione – Omessa indicazione nel ruolo delle motivazioni dell’accertamento – Irrilevanza.

Iscrizione a ruolo di crediti di enti previdenziali – Opposizione – Omessa motivazione delle motivazioni – Mezzo processuale – Opposizione agli atti esecutivi.

Contributi ad enti previdenziali – Gestione commercianti – Soci amministratori – Attività abituale e prevalente – Obbligo contributivo – Sussistenza.



La cartella esattoriale rappresenta solo il momento conclusivo dell’iter amministrativo, l’atto cioè mediante il quale l’ente accertatore dell’infrazione richiede a mezzo del concessionario la corresponsione degli importi dovuti a seguito dell’infrazione accertata. L’indicazione delle norme violate e, più nel dettaglio, le motivazioni che hanno indotto gli accertatori a ritenere la sussistenza della violazione sono contenute in altri atti, quali il verbale di accertamento dell’infrazione notificato e richiamato per relationem nella cartella. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel giudizio di opposizione contro i ruoli dei crediti degli enti previdenziali di cui all’art. 24 d.lgs. 46/1999, possono essere dedotti motivi inerenti il merito della pretesa e non questioni quali l’omessa motivazione delle somme richieste mediante il ruolo, che devono invece essere dedotte mediante l’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’obbligo contributivo nella gestione commercianti, previsto dalla Legge n. 662/1996, sussiste anche in capo ai soci amministratori di società a responsabilità limitata, laddove l’attività da loro svolta rivesta il carattere dell’abitualità e della prevalenza e non si limiti a decisioni meramente gestionali che non determinano alcuna compartecipazione al lavoro aziendale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi


 omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 24 D.L.vo n. 46.1999 e 442 ss. CPC, depositato in Cancelleria il 23.11.2006, P. G., conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro l’INPS-S.C.C.I Spa e la Sestri Spa indicando che le era stata notificata in data 6.11.2006 la cartella esattoriale n. 103 2006 00224642 23, emessa, su istanza dell’INPS-S.C.C.I Spa, dalla Esattoria della Sestri Spa concessionaria del servizio di riscossione per la Provincia di Savona, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell’importo di complessivi € 4.506,56=, per contributi IVS fissi, interessi di mora e somme aggiuntive per il periodo dal 2001 al 2005; eccepiva in via prleiminare la nullità e/ illegittimità della cartella esattoriale per difetto nell’indicazione della fonte delle pretese creditorie dell’INPS e per mancanza della motivazione dell’iscrizione al ruolo, non essendo stato indicato quale verbale di accertamento avrebbe costituito il presupposto dell’iscrizione al ruolo dei pretesi contributi omessi; rilevava, inoltre, l’intervenuta decadenza del diritto di iscrizione al ruolo dei contributi richiesti per mancato rispetto del disposto dell’art. 25 D.L.vo n. 46.1999, nonché l’intervenuta prescrizione quinquennale quantomeno per gli importi riferiti a periodi anteriori al 6.11.2001; nel merito rilevava di essere amministratrice unica della T. Srl senza peraltro partecipare al lavoro aziendale che veniva svolto da personale dipendente che si occupava degli aspetti di natura contabile ed amministrativa, nonché della gestione del magazzino; evidenziava che la propria attività era limitata a disporre on line tutti i pagamenti dei fornitori, degli agenti e dei dipendenti, a determinare i prezzi dei prodotti ed a redigere il bilancio; indicava che che solo saltuariamente si recava nei locali aziendali e che, pertanto, non dirigeva e gestiva l’azienda con conseguente insussistenza della pretesa creditoria dell’INPS; contestava, infine, la quantificazione degli importi dovuti.

Chiedeva, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della stessa, annullarsi la cartella esattoriale.

Sospesa dal Tribunale l’esecutorietà della cartella impugnata, si costituiva in giudizio l’INPS-S.C.C.I Spa, contestando le eccezioni preliminari di parte ricorrente; indicava, nel merito, che le valutazioni degli accertatori INPS avevano tratto la loro origine dalla specifiche dichiarazioni rilasciate dalla stessa P. G., oggetto di precisa verbalizzazione; richiamava la normativa a sostegno del particolare valore probatorio del contenuto dei verbali ispettivi.

Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.

Si costituiva altresì la concessionaria del servizio di riscossione Sestri Spa che rilevava il proprio ruolo di ente di mera riscossione sulla base delle indicazioni provenienti dall’Ente Creditore; indicava la tardività delle eccezioni relative alle presunte irregolarità della cartella, peraltro inesistenti.

Il Giudicante, rilevato che l’opposizione verteva su questioni di mero diritto non necessitanti di attività istruttoria, con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 27.4.2007, respingeva le istanze istruttorie e rinviava per la decisione.

All’udienza del 26.7.2007 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo di cui veniva data immediata lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione risulta infondata e deve essere respinta.

Le eccezioni sollevate dalla P. vanno singolarmente esaminate.

In primo luogo va indicato che appare del tutto infondata l’eccezione preliminare sollevata dalla P. in ordine all’asserita carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Occorre rilevare come in realtà la cartella esattoriale rappresenti solo il momento conclusivo dell’iter amministrativo, l’atto cioè mediante il quale l’Ente accertatore dell’infrazione richiede a mezzo di un soggetto concessionario la corresponsione degli importi dovuti a seguito della ritenuta infrazione: l’indicazione delle norme violate e più nel dettaglio le motivazioni che hanno indotto gli accertatori a ritenere la sussistenza della violazione erano già precisamente indicate in altri atti (ed in particolare nel verbale di accertamento dell’infrazione n. 20050613 Isp. Notificato all’opponente con raccomandata pervenutale in data 20.6.2005), richiamatoper relationem e senza alcun dubbio, come detto, portato a conoscenza della ricorrente.

D’altra parte va poi rilevato che l’opposizione prevista dall’art. 24 D.L.vo n. 46.1999 si riferisce esclusivamente al merito della pretesa di riscossione e non può essere attivata per aspetti meramente formali per i quali è solo azionabile il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi da azionarsi ex art. 617 C.P.C. entro il termine di cinque giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo (in tal senso ad es. Cass. n. 21863.2004); in ogni caso, comunque, nella cartella esattoriale sono specificate le singole voci e causali sulle quali si fonda la pretesa contributiva dell’Ente impositore.

Ancora non risulta fondata l’altra eccezione preliminare afferente la mancanza dell’indicazione del criterio mediante il quale sono state computati dall’INPS gli importi dovuti per somme aggiuntive, essendosi l’organo previdenziale limitato ad applicare la normativa esistente, con precisa indicazione nella cartella esattoriale dei criteri utilizzati per il computo degli oneri aggiuntivi; in ogni caso, l’eccezione sul punto formulata dalla P. risulta del tutto generica.

Inoltre va disattesa l’eccezione sollevata dall’opponente di tardività di iscrizione al ruolo delle cartelle ex art. 25 D.L.vo n. 46.1999 come modificato dal D.L.vo n. 326.1999: detta norma prevede, infatti, alla lett. B), che i contributi o i premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento, ovvero per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto esecutivo; tuttavia l’art. 78 comma 24 della L. n. 388.2000 ha modificato detta norma indicando, fra l’altro, che le disposizioni di cui all’art. 25 del D.L.vo n. 46.1999 si applicano solo ai contributi ed ai premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1.1.2001 ed ulteriore modifica è intervenuta con l’art. 4 comma 25 della L. n. 350.2003 che ha spostato il termine sopra indicato al 1.1.2004, con la conseguenza che la norma non può riferirsi ad accertamenti attinenti al periodo precedente al 1.1.2004; quanto poi al periodo successivo al 1.1.2004 il pagamento dei contributi dovuti è stato richiesto alla P. tempestivamente.

Infine, appare altresì infondata l’eccezione di prescrizione del diritto di INPS-S.C.C.I Spa; appare in tal senso sufficiente rilevare come il verbale di accertamento nei confronti della P. sia stato redatto in data 13.6.2005 ed alla stessa notificato con racc. a.r. in atti in data 20.6.2005: rappresenta principio pacificamente affermato in giurisprudenza quello per il quale il verbale di accertamento portato a conoscenza del soggetto autore dell’infrazione rappresenta valido atto interruttivo della prescrizione, in quanto idoneo a costituire in mora il debitore ex art. 2943 CC, oltre che dichiarativo della volontà dell’Ente erogatore di infliggere la sanzione (Cass. n. 9545.1992; Cass. n. 5230.1995; Cass. n. 21111.2004)).

Dal momento che le sanzioni comminate si riferiscono a periodo dal 2001 al 2005 e l’atto interruttivo della prescrizione è intervenuto, nel giugno 2005 e, successivamente, nel novembre 2006, è stata notificata la cartella oggetto della presente impugnazione, non si è verificato il decorso del tempo necessario per l’eccepita prescrizione.

Nel merito gli accertatori dell’INPS hanno ritenuto la sussistenza in capo a P. G., quale amministratore unico della T. Srl (società della quale risulta socia nella misura del 55%), del potere direzionale e gestionale con partecipazione diretta al lavoro aziendale, con conseguente obbligo di iscrizione della stessa negli elenchi degli esercenti attività commerciale a fare data dall’inizio dell’attività e contestazione dell’intervenuta omissione del pagamento dei contributi IVS.

La P. ha contestato detta ricostruzione indicando di svolgere la propria attività di amministratore unico senza peraltro partecipare al lavoro aziendale che viene posto in essere da personale dipendente (sia per gli aspetti di natura contabile ed amministrativa che della gestione del magazzino) e sottolineando che la propria attività è limitata a disporre on line tutti i pagamenti dei fornitori, degli agenti e dei dipendenti, a determinare i prezzi dei prodotti ed a redigere il bilancio, recandosi solo saltuariamente nei locali aziendali, con conseguente insussistenza del presupposto ritenuto dagli accertatori per la sua iscrizione negli elenchi degli esercenti attività commerciale.

In realtà detta tesi confligge con il contenuto delle dichiarazioni rilasciate in data 10.6.2005 ai verbalizzanti Ispettori INPS in occasione degli accertamenti posti in essere, da lei sottoscritte e mai formalmente contestate.

La P., più in dettaglio, dichiarò quanto segue: “Sono l’Amministratore unico della T. Srl; gli altri soci sono mio suocero Buggero Igino e mia suocera Del Buono Angela; io ho maggioranza del capitale 55%; il resto è diviso tra loro che sono soci di solo capitale e non apportano lavoro; attualmente ho tre dipendenti che io dirigo e gestisco”.

La P., pertanto, ha espressamente riferito di occuparsi direttamente della direzione dei dipendenti e della gestione dell’azienda, precisando fra l’altro, quanto agli altri soci di minoranza, che costoro (evidentemente diversamente da lei) non apportano lavoro, ma solo capitale; di conseguenza, proprio i fatti che l’opponente con il presente ricorso intende negare sostenendo l’insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla gestione IVS/COM (sulla base dell’assunto di una sua presenza del tutto saltuaria e sporadica nell’azienda che a suo dire sarebbe direttamente organizzata e gestita nei suoi vari aspetti dai tre dipendenti), cozzano in modo evidente con le dichiarazioni rilasciate al momento dell’accertamento.

Poichè tali dichiarazioni risultano provenire direttamente dal soggetto nei cui confronti sono poi state fatte valere ai fini della valutazione delle omissioni contributive, esse non solo assumono particolare valenza probatoria, ma vanno sostanzialmente considerate, proprio per il loro contenuto, di natura confessoria.

In diritto va poi rilevato che l’obbligo contributivo nella gestione commercianti, previsto dalla Legge n. 662.1996, sussiste pacificamente anche in capo ai soci amministratori di società a responsabilità limitata, laddove l’attività da loro svolta rivesta il carattere dell’abitualità e della prevalenza e non si limiti a decisioni meramente gestionali che non determinano alcuna compartecipazione al lavoro aziendale: orbene, nel caso specifico, in punto accertamento del requisito dell’abitualità, ci si richiama a quanto riferito dalla P., la quale agli Ispettori INPS nulla ha precisato circa modalità peculiari e meramente gestionali della società (dalla quale cosa si deve desumere che essa operasse attivamente e svolgesse i vari compiti direzionali intervenendo direttamente nelle quotidiane scelte aziendali, tanto più tenuto conto delle modeste dimensioni della realtà a cui si riferisce e del limitato numero di dipendenti); in punto requisito della prevalenza la P. non ha indicato e neppure ha dedotto di porre in essere ulteriori e diverse attività, tali da comportare l’utilizzo solo di un tempo residuale alla gestione di T. Srl, società di cui è amministratrice unica.

Si deve sottolineare che nel presente giudizio, avente ad oggetto la fondatezza nel merito delle pretese contributive indicate nella cartella, rappresentava onere dell’INPS, con riferimento alle fattispecie contestate, fornire la prova della sussistenza delle indicate violazioni contributive e in proposito è sufficiente ricordare che, secondo principi consolidati, il verbale di accertamento ispettivo, ai sensi dell’art. 2700 C.C, fa fede fino a querela di falso in ordine alla provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha sottoscritto, alle dichiarazioni che questi attesti di avere ricevuto, con esclusione ovviamente della veridicità sostanziale di tali dichiarazioni, e a tutti i fatti più in generale che l’ispettore dichiari essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. (Cass. Sez. Un. n. 916.1996, Cass. n. 6110.1998, Cass. n. 2275.2000).

Naturalmente, proprio per i motivi precedentemente esposti, le dichiarazioni rilasciate dalla P., per la loro provenienza da soggetto che sarebbe stato interessato ad affermare fatti del tutto diversi, vanno ritenute assolutamente veritiere ed assumono rilevanza probatoria di particolare rilievo, tale da rendere del tutto inutile l’effettuazione dell’attività probatoria dedotta dall’opponente, volta a dimostrare fatti asseritamente contrari.

In tal senso va detto che il Giudicante ha certamente la possibilità di fondare il proprio convincimento sulle risultanze di un verbale qualora esse possiedano una loro intrinseca e particolare pregnanza ed in assenza di elementi di prova contraria e detto apprezzamento dovrà, poi, essere esercitato con riferimento al contenuto intrinseco dell’atto nel caso in cui il verbale costituisca l’unica risultanza istruttoria (es. Cass. n. 3853.1995; Cass. n. 9827.2000; Cass. n. 3525.2005).

In forza delle argomentazioni sopra esposte va ritenuto, alla luce del contenuto delle dichiarazioni rilasciate da P. G. e della mancata contestazione specifica della veridicità del contenuto del verbale di accertamento redatto dall’INPS (nel senso che non esistono dubbio che la P. abbia effettivamente dichiarato agli accertatori quanto verbalizzato) che le violazioni contributive contestate dall’INPS siano fondate con conseguente reiezione dell’opposizione.

Le spese processuali seguono la soccombenza, vanno poste a carico di P. G. sia in relazione alla posizione processuale dell’INPS. S.C.C.I Spa che della Sestri Spa e vanno liquidate come in dispositivo.

Sentenza esecutiva ex lege.

P. Q. M.

ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo;

RESPINGE

il ricorso proposto da P. G.;

CONDANNA

P. G. al pagamento delle spese di lite sostenute da INPS S.c.c.i. Spa e da Sestri Spa che liquida, in via equitativa, in assenza di parcella, in complessivi € 900,00= per ciascuno dei convenuti, di cui € 500,00= per diritti, € 400,00= per onorari, oltre spese generali 12,5%, oltre IVA e CPA.

Sentenza esecutiva.                                              

Così deciso in Savona, oggi 26.7.2007

IL GIUDICE del LAVORO

Dr. LUIGI ACQUARONE


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