Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14530 - pubb. 25/03/2016

Clausole abusive: il giudice può esaminarle d’ufficio ma non modificarne i contenuti

Corte Giustizia UE, 14 Giugno 2012. Pres., est. Tizzano.


Direttiva 93/13/CEE – Contratti stipulati con i consumatori – Clausola abusiva sugli interessi moratori – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Competenze del giudice nazionale



Il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale di un contratto stipulato con un consumatore, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari. Ciò, quindi, vale anche per il giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento (nel modello procedimentale tipico in cui, poi, è il debitore, se vuole, a dovere proporre opposizione: cd. contraddittorio differito). Un regime procedurale che esclude il sindacato del giudice può compromettere l’effettività della tutela che la direttiva sulle clausole abusive ha inteso conferire ai consumatori.
Qualora accertino l’esistenza di una clausola abusiva, i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escluderne l’applicazione affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, il contratto in cui s’inserisce la clausola deve sussistere, in linea di principio, senz’altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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