Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14637 - pubb. 05/04/2016

Confessioni religiose e legge regionale della Lombardia

Corte Costituzionale, 24 Marzo 2016, n. 63. Pres., est. Cartabia.


Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Applicabilità agli enti delle confessioni acattoliche - Possibilità, per le confessioni prive di intesa legislativamente approvata, subordinata all'esistenza di specifici requisiti (tra cui, la presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale nonché un significativo insediamento nell'ambito del Comune nel quale vengono effettuati gli interventi); Possibilità, per le confessioni prive di intesa legislativamente approvata, subordinata alla condizione che i relativi statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione - Attribuzione a una consulta regionale (istituita, nominata e disciplinata dalla Giunta regionale) del compito di rilasciare parere preventivo obbligatorio sulla sussistenza del predetto requisito e degli altri stabiliti dalla medesima normativa



La Regione è titolata, nel governare la composizione dei diversi interessi che insistono sul territorio, a dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e realizzazione di luoghi di culto; viceversa, essa esorbita dalle sue competenze, entrando in un ambito nel quale sussistono forti e qualificate esigenze di eguaglianza, se, ai fini dell’applicabilità di tali disposizioni, impone requisiti differenziati, e più stringenti, per le sole confessioni per le quali non sia stata stipulata e approvata con legge un’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, Cost. Va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, commi 2-bis, limitatamente alle parole «che presentano i seguenti requisiti:» e alle lettere a) e b), e 2-quater, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), introdotti dall’art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi»; va anche dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 72, commi 4 e 7, lettera e), della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotti dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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