Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14688 - pubb. 08/04/2016

Nozione di consumatore: il contratto stipulato dall’Avvocato

Corte Giustizia UE, 03 Settembre 2015. Est. Safjan.


Direttiva 93/13/CEE – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “consumatore” – Contratto di credito concluso da una persona fisica che esercita la professione di avvocato – Rimborso del credito garantito da un bene immobile appartenente allo studio legale del mutuatario – Mutuatario che possiede le conoscenze necessarie per valutare il carattere abusivo di una clausola prima della firma del contratto



L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale disposizione, qualora un simile contratto non sia legato all’attività professionale di detto avvocato. La circostanza che il credito sorto dal medesimo contratto sia garantito da un’ipoteca concessa da tale persona in qualità di rappresentante del suo studio legale e gravante su beni destinati all’esercizio della sua attività professionale, quale un immobile appartenente a detto studio legale, non è in proposito rilevante. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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