Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14752 - pubb. 15/04/2016

Esame di abilitazione: competenza territoriale in caso di impugnazione

Consiglio di Stato, 14 Marzo 2016, n. 1020. Est. Greco.


Esame di abilitazione – Impugnazione – Competenza territoriale – Modifiche apportate al c.p.a. nel 2012 – Chiarimenti



Nell’ambito della procedura di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato, l’atto di determinazione dei criteri e parametri di valutazione da parte della Commissione centrale ha natura meramente endoprocedimentale, costituendo un passaggio preliminare indispensabile, ai sensi dell’art. 22, comma 8, del r.d.l. 27 novembre 1933, nr. 1578, per le successive correzioni da parte delle sottocommissioni (le quali, peraltro, sono configurate quale mere articolazioni dell’unica e unitaria Commissione esaminatrice). Di conseguenza, non è possibile ipotizzare né uno spostamento né una frammentazione della competenza a cagione dell’impugnazione di atti privi di rilevanza esterna, ricompresi nell’ambito dell’unico procedimento amministrativo definito col provvedimento finale oggetto della principale azione di annullamento (ed in relazione al quale la competenza per territorio va individuata sulla scorta dell’ordinario criterio del luogo di produzione degli effetti ex art. 13, comma 1, cod. proc. amm.); in altri termini, la previsione di cui all’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm. deve intendersi logicamente riferita a quei soli atti “generali” i quali, ancorché privi per il ricorrente di immediata lesività e quindi destinati a essere impugnati solo in una ai successivi atti applicativi, abbiano però pur sempre valenza provvedimentale o quanto meno rilevanza esterna o comunque legati da un rapporto di presupposizione con gli atti applicativi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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