Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14813 - pubb. 01/07/2010

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Appello Firenze, 07 Aprile 2016. .


Accordo di ristrutturazione dei debiti - Valutazione del tribunale - Convenienza per i creditori aderenti - Esclusione



Se i creditori, com'è ormai assodato dalla giurisprudenza di legittimità, sono sovrani nel valutare la convenienza di qualunque proposta concordataria, non si vede perché mai il giudice dovrebbe porre un freno alla volontà negoziale che si manifesti analogamente in via stragiudiziale, quando, nel caso di un accordo di ristrutturazione dei debiti, vi sia l'assenso della stragrande maggioranza dei creditori interessati, i quali, in misura nella fattispecie nettamente superiore a quella minima del 60% prevista dalla legge, si siano spontaneamente offerti, postergando le proprie ragioni e mantenendo l'operatività delle linee di credito in vigore, di creare le condizioni per consentire il pagamento integrale della minoranza rimasta estranea all'accordo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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