Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14817 - pubb. 20/04/2016

Responsabilità contrattuale, 1337 c.c.

Cassazione civile, sez. II, 11 Marzo 2016, n. 4718. Est. Falabella.


Responsabilità precontrattuale – Risarcimento del danno – Pregiudizio derivante dalle rinunce a stipulare il contratto – Sussiste



La responsabilità precontrattuale prevista dall’articolo 1337 codice civile, coprendo nei limiti del cosiddetto interesse negativo, tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 1223 e 2056 codice civile, si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché’ avente contenuto diverso, rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte, che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella conclusione positiva di esse. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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