Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1495 - pubb. 12/02/2009

Sgravio di cartella esattoriale ed onere delle spese

Tribunale Savona, 18 Dicembre 2006. Est. Acquarone.


Opposizione a cartella esattoriale – Sgravio della cartella successivo alla notifica del ricorso in opposizione – Regolamento delle spese processuali – Onere a carico dell’istituto convenuto.



Qualora lo sgravio della cartella esattoriale, basato sul riconoscimento della fondatezza delle ragioni dell’opponente, abbia luogo in data successiva alla notifica del ricorso ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, appare giustificato l’accollo all’istituto convenuto delle spese processuali nella misura del 50%. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 24 D.L.vo n. 46.1999, depositato in Cancelleria il 1.3.2006,  R. F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, l’INPS–SCCI e la Sestri Spa indicando quanto segue: in data 24.1.2006 aveva ricevuto la notifica della cartella esattoriale n. 103 2006 00006567 33, emessa da Sestri Spa, su conforme indicazione dell’INPS-SCCI, con richiesta della corresponsione dell’importo di € 446,78=, a titolo di contributo gestione commercianti per l’anno 1986; eccepiva l’intervenuta prescrizione della pretesa contributiva non avendo mai ricevuto nessuna richiesta in proposito; rilevava, poi, la tardività dell’iscrizione al ruolo della cartella, l’erronea applicazione del sistema sanzionatorio, l’irritualità della stessa e la mancata indicazione dell’organo a cui proporre il ricorso giurisdizionale.

Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell’esecuzione del ruolo e della esecutività della cartella esattoriale, dichiararsi la illegittimità della pretesa contributiva dell’INPS.

Il Giudicante sospendeva la esecutività della cartella impugnata.

Si costituiva in giudizio INPS-SCCI che rilevava l’intervenuto sgravio della cartella impugnata e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Si costituiva altresì la concessionaria del servizio di riscossione Sestri Spa che rilevava il proprio ruolo di ente di mera riscossione sulla base delle indicazioni provenienti dall’Ente Creditore e contestava la possibilità di proporre doglianza contro possibili vizi formali della cartella di pagamento.

All’udienza del 18.12.2006 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo di cui veniva data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito non risulta in contestazione al circostanza che la cartella esattoriale oggetto di impugnazione sia stata oggetto di sgravio da parte dell’INPS-SCCI come da avviso inviato alla  R. datato 7.6.2006: per tale motivo va dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza neppure affrontare le eccezioni preliminarmente sollevate dalla ricorrente.

La vertenza è stata discussa solo in relazione alla questione dell’accollo delle spese processuali.

La circostanza che l’INPS-SCCI abbia provveduto allo sgravio della cartella, riconoscendo così, implicitamente, la fondatezza delle doglianze dell’opponente, unitamente al fatto che detto provvedimento sia intervenuto dopo la radicazione del giudizio, ma subito dopo la notifica del ricorso introduttivo, induce il Giudicante ad accollare all’Istituto convenuto le spese processuali, liquidate come in dispositivo, nella misura del 50%; nella restante misura del 50% le spese processuali vanno, invece, compensate.

Quanto al rapporto processuale tra la ricorrente e la Sestri Spa, soggetto giuridico con compiti di mera riscossione sulla base delle indicazioni provenienti dall’Ente Creditore, esistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite.

Sentenza esecutiva ex lege.

PQM

ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo;

DICHIARA

la cessazione della materia del contendere;

CONDANNA

l’INPS-SCCI al pagamento del 50% delle spese processuali che liquida in tale misura, in via equitativa in assenza di parcella in complessivi € 210,00= di cui € 10,00= per esborsi, € 100,00= per diritti, € 100,00= per onorari, oltre spese generali 12,5%, oltre IVA e CPA;

COMPENSA

le spese di lite tra parte ricorrente e INPS-SCCI nella restante misura del 50%;

COMPENSA

le spese di lite tra parte ricorrente e Sestri Spa.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Savona, oggi 18.12.2006


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