Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15197 - pubb. 09/06/2016

In materia di restituzione degli aiuti comunitari

Corte Giustizia UE, 26 Maggio 2016. Est. Vilaras.


Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia – Regolamenti (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004 – Sostegno allo sviluppo rurale – Ripetizione dell’indebito – Aumento della superficie dichiarata oltre la soglia prevista nel corso del periodo di impegno quinquennale – Sostituzione dell’impegno iniziale con un nuovo impegno – Mancato rispetto da parte del beneficiario dell’obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento dell’aiuto – Normativa nazionale che richiede la restituzione di tutti gli aiuti versati per più anni – Principio di proporzionalità – Articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea



L’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), in considerazione dell’obiettivo del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e del regolamento n. 817/2004, del principio di proporzionalità e degli articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che preveda l’obbligo, per il beneficiario di un aiuto concesso in cambio dell’assunzione di impegni agroambientali pluriennali, di restituire integralmente l’aiuto già erogato, per effetto dell’omessa presentazione di una domanda annuale di pagamento di tale aiuto in relazione all’ultimo anno del periodo di impegno quinquennale, qualora, da un lato, tale periodo quinquennale ne abbia sostituito uno precedente in conseguenza dell’aumento della superficie della sua azienda e, dall’altro, detto beneficiario non abbia cessato di adempiere i propri obblighi relativi all’utilizzo della superficie dichiarata prima di tale aumento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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