Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15229 - pubb. 15/06/2016

Richiesta di condanna dell'Italia per la mancata previsione di un sistema generale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti

Corte Giustizia UE, 12 Aprile 2016. .


Indennizzo delle vittime di reato – Obbligo di previsione di un sistema di diritto all’indennizzo per tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi all’interno dei singoli Stati membri – Limiti dell’obbligo – Inadempimento da parte della Repubblica Italiana



L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 impone agli Stati membri l’obbligo di riconoscere il principio del diritto all’indennizzo di tutte le vittime di reati intenzionali violenti qualificati come tali dal diritto nazionale.

Uno Stato membro non può scegliere, tra i reati intenzionali violenti previsti dal suo diritto penale, quelli che possono dar diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.
È incontestabile che la definizione di un reato e della sua pena rientrino nella competenza sovrana degli Stati membri.

La fissazione dell’importo dell’indennizzo alla luce del pregiudizio subito o, ancora, la fissazione di eventuali massimali restano quindi di competenza esclusiva degli Stati membri. L’indennizzo dovrà tuttavia essere equo e adeguato.
[Sulla base delle suesposte considerazioni, l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia UE sostiene l’inadempimento della Repubblica Italiana all’obbligo di cui alla normativa europea citata, in quanto la legge italiana prevede il diritto all’indennizzo solo per alcuni reati intenzionali violenti]. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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