Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15251 - pubb. 17/06/2016

Contratto di trasporto di merci su strada e azione diretta del subvettore

Tribunale Grosseto, 03 Giugno 2016. Est. Ottati.


Contratto di trasporto di merci su strada - Azione diretta del subvettore ex art.7-ter D.Lgs. n.286/2005 - Art. 77, II comma, Cost. - Eccezione di incostituzionalità art.7-ter D.Lgs n.286/2005 - Rilevanza e non manifesta infondatezza - Sospensione giudizio - Trasmissione atti alla Corte Costituzionale



In ossequio all’art. 77, II comma, Cost., la Legge di Conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del Decreto Legge.  Essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore.   Tale principio vale anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo, in relazione ai quali ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso.

L’eterogeneità delle disposizioni aggiunte in sede di conversione determina un vizio procedurale nella formazione delle stesse che deve essere accertato dalla Corte Costituzionale. In particolare, qualora le norme aggiunte in sede di conversione siano del tutto eterogenee al contenuto o alle ragioni di necessità e urgenza proprie del decreto, devono ritenersi illegittime per violazione dell’art.77 Cost. in quanto esorbitano dal potere di conversione attribuito dalla Costituzione al Parlamento.

Il Decreto Legge 103/2010 titolato “Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo” era stato emesso al fine di disciplinare la procedura di dismissione del capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e regolare la continuità del trasporto marittimo con le isole nel periodo estivo. La disposizione di cui all’art. 7-ter del D.Lgs n.286/2005 - aggiunta in sede di conversione del D.L. 103/2010 con la L. 127/2010, con la quale è stata introdotta l’azione diretta del vettore che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, con riferimento all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi - è completamente scollegata dai contenuti già disciplinati dal decreto legge, sicché risulta manifesta l’assenza di ogni nesso di interrelazione funzionale tra la suddetta disposizione e quelle originarie del decreto legge.

Per l’effetto, la questione di costituzionalità dell’art. 7-ter del D.Lgs n.286/2005 con riferimento all’art. 77 II comma, Cost. deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata, con conseguente sospensione del presente giudizio e trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. (Nicola Scopsi) (Francesca Marazia) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Nicola Scopsi e Francesca Marazia


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