Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15774 - pubb. 16/09/2016

L’azione del terzo trasportato (art. 141 cod. ass. priv.) può essere esperita anche ove unico sia il veicolo coinvolto

Tribunale Benevento, 17 Agosto 2016. Est. Galasso.


Risarcimento del danno da circolazione di veicoli – Azione del terzo trasportato ai sensi dell’art. 141 codice assicurazioni private – Esperibilità in caso di presenza di unico veicolo nel sinistro – Ammissibilità



L’azione ex art. 141 c.d.a. si distingue da quella di cui all’art. 144 c.d.a. (o da quelle ex art. 2054 c.c.) per proprie caratteristiche, ovvero:
la ratio di evitare al terzo trasportato di rimanere coinvolto dalla controversia fra due o più possibili responsabili del danno, l’uno o l’altro dei quali dovrebbe rispondere comunque;
la previsione di una specifica causa di esclusione della responsabilità della società assicuratrice del vettore, il «caso fortuito» (come tale, non esplicitamente menzionato dall’art. 2054 c.c.);
la disciplina dell’intervento della «impresa di assicurazione del responsabile civile», e della speciale forma di estromissione dell’assicuratore del vettore;
l’attribuzione alla società convenuta, ove condannata, del diritto di rivalsa, nei confronti di quella del responsabile, nelle forme di cui alla procedura di risarcimento diretto;
la legittimazione passiva esclusiva dell’assicuratore, con esclusione del litisconsorzio necessario col responsabile del danno (art. 144, co. 3, c.d.a.).
Deve ritenersi, però, che nessuna ragione giuridicamente apprezzabile escluda che possa esperirsi l’azione del terzo trasportato anche nel caso di unicità di veicoli, poiché né l’assicuratore, né il responsabile del sinistro (nella sede dell’eventuale rivalsa) risultano menomati nelle loro difese: la compagnia assicuratrice, in particolare, può eccepire il caso fortuito, che, mediante formula onnicomprensiva, assorbe le cause di esenzione da responsabilità, previste dai commi 1 e 3 dell’art. 2054 c.c.; la medesima compagnia può, inoltre, rivalersi contro il proprio assicurato, secondo le norme generali: e, inoltre, se intende opporre a costui la decisione, può proporre la domanda di rivalsa nel medesimo processo, o, almeno, chiedere che l’assicurato sia chiamato in giudizio per comunanza della causa. (Luigi Galasso) (riproduzione riservata)


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