Internet & Technology Law Review


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15922 - pubb. 11/10/2016

Illegittima l’analisi dei programmi informatici altrui per commercializzarne di simili

Tribunale Milano, 10 Marzo 2016. Est. Silvia Giani.


Tutela del diritto d’autore – Applicazioni per piattaforma di social network – Sviluppo di programma concorrenziale basato sull’analisi dell’applicazione altrui – Violazione del diritto d’autore – Sussiste – Concorrenza sleale – Sussiste



Le banche dati, unitamente ai programmi per elaboratori, sono tutelate in quanto opere di carattere creativo quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati in esse contenuti, l’autore esprima la sua capacità creativa con originalità, effettuando scelte libere e creative imprimendo il suo “tocco personale”.
La trasformazione o modificazione del’opera, che devono essere autorizzate dall’autore, possono essere realizzate anche senza avere a disposizione il codice sorgente della prima applicazione, ma attraverso operazioni di analisi del funzionamento del programma, per comprendere e determinare idee e principi che stanno alla base.
Tale attività di analisi, eseguita da un soggetto che non è l’autore, è lecita per rendere fruibile il programma agli utenti o per conseguire l’interoperabilità con altri programmi, mentre non è mai ammessa per scopi commerciali.
[Nella fattispecie, la convenuta aveva invitato gli sviluppatori ad iscriversi al suo sito, fornendo loro gli strumenti per lo sviluppo di applicazioni originali che potessero essere utilizzate dai suoi utenti, per poi elaborare il programma dell’attrice sviluppando un’applicazione simile in concorrenza con la prima, così appropriandosi parassitariamente degli investimenti altrui.] (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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