Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16102 - pubb. 08/11/2016

Acquisizione sanante; indennizzo e pregiudizio non patrimoniale

Consiglio di Stato, 25 Ottobre 2016. Est. Greco.


Acquisizione sanante e indennizzo - L’indennità spettante ex art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001 deve essere computata con riferimento alla data di emissione del provvedimento - L’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 istituisce un meccanismo di liquidazione automatica per il pregiudizio non patrimoniale senza che occorra la prova dell'effettiva esistenza di esso



L’art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, risponde ad una finalità di favore per l’espropriato, nella misura in cui sottintende che il valore venale del bene cui la norma si riferisce comprende non solo il valore del suolo occupato, ma anche quello delle opere che su di esso siano state eventualmente realizzate (le quali, ove la p.a. non procedesse all’acquisizione, sarebbero soggette ad accessione a favore del privato in applicazione degli ordinari canoni civilistici).

L’indennità spettante ex art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001 deve essere computata con riferimento alla data di emissione del provvedimento, fermo restando che il valore di mercato va determinato tenendo conto delle caratteristiche attuali del bene e, quindi, anche dell’irreversibile trasformazione del fondo nel frattempo intervenuta.

L’art. 42-bis, comma 1, d.P.R. n. 327/2001, laddove prevede la voce del 10% per il pregiudizio non patrimoniale, istituisce un meccanismo di liquidazione automatica, senza la necessità di alcuna prova dell’effettiva sussistenza del danno in questione, dovuta per il solo fatto dell’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante.

L’Amministrazione comunale, ai fini della determinazione dell’indennità di cui all’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001, ove si orienti in tal senso (e non, invece, per la restitutio in integrum che costituisce l’altra opzione posta dalla sentenza impugnata), è tenuta a conformarsi ai seguenti criteri: l’espropriato, per effetto dell’eventuale adozione del provvedimento di acquisizione, avrà diritto alla liquidazione di una somma costituita dal valore venale del bene calcolato al momento dell’emanazione del provvedimento de quo, nonché, in aggiunta, dal 10% del valore venale a ristoro del pregiudizio non patrimoniale e, infine, dal 5% annuo sul valore venale per il periodo di occupazione illegittima. Solo dal versamento della suddetta somma all’espropriato potrà discendere il prodursi dell’effetto ablativo della proprietà. (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)


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