Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16220 - pubb. 22/11/2016

Regime di maggior favore del nuovo codice disciplinare e sospensione della sanzione della cancellazione dall'albo

Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Ottobre 2015, n. 21829. Est. Petitti.


Avvocato - Giudizi disciplinari - Sanzioni disciplinari - Art. 22 del nuovo codice disciplinare - Regime di maggior favore - Applicabilità - Conseguenze



L'art. 22 del nuovo codice deontologico forense non prevede più la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo, sicchè la decisione del Consiglio nazionale forense che l'abbia confermata, respingendo la richiesta di applicazione di tale normativa di maggior favore, può essere sospesa ex art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012. (massima ufficiale)


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