Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16286 - pubb. 30/11/2016

Affiliazione commerciale e procedimento ex art. 700 c.p.c.

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 23 Novembre 2016. Est. Caputo.


Procedimento ex art. 700 c.p.c. – Ammissibilità – Rapporto di strumentalità – Assorbimento merito

Procedimento ex art. 700 c.p.c. – Fumus boni iuris – Affiliazione commerciale – Risoluzione contratto e restituzione invenduto – Contratto estimatorio – Insussistenza

Procedimento ex art. 700 c.p.c. – Periculum in mora – Attività cessata – Protesti – Insussistenza



Le eccezioni preliminari in rito possono ritenersi assorbite dalle osservazioni inerenti il merito della controversia secondo il principio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l’ordine previsto dall’art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenze n. 29523/08 e n. 24883/08). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

La fattispecie ricorrente nel rapporto sinallagmatico in esame (affiliazione commerciale) non è quello di un contratto estimatorio, con diritto dell’affiliato alla restituzione dell’invenduto e liberazione dal pagamento del relativo prezzo, bensì quello di un contratto misto che presenta profili di vendita di beni (alimentari e non) che ha per oggetto il loro trasferimento di proprietà verso il corrispettivo di un prezzo, per cui gli [unici] obblighi del venditore sono: a) quella di consegnare la cosa al compratore; b) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o del diritto; c) quella di garantire il compratore dai vizi della cosa e da eventuali pretese di terzi sulla cosa. L’anteriorità dell’inadempimento della ricorrente, unito alla non lieve gravità dello stesso, lasciano accertare la ricorrenza di un suo grave inadempimento, al quale legittimamente la resistente ha contrapposto, secondo le norme del contratto sottoscritto, dapprima la sospensione delle forniture ed infine la loro cessazione. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

La definitiva ed incontestata chiusura dell’attività commerciale nonchè il suo fallimento non costituisce periculum in mora giuridicamente rilevante, quante volte sia ascrivibile alla condotta della medesima che, con il proprio reiterato inadempimento, abbia indotto il suo fornitore/affiliante alla sospensione e cessazione delle forniture e che siano intervenuti protesti sia si assegni che di cambiali di altri fornitori tali da rendere ormai compromessa la reputazione commerciale della stessa impresa. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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