Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17419 - pubb. 07/06/2017

Conseguenze della mancata adesione all’invito a sottoporsi a visita medica. Provvisionale da incidente stradale senza stato di bisogno

Tribunale Torre Annunziata, 01 Giugno 2017. Est. Mariacristina Carpinelli.


Invito a visita medica – Mancata adesione del danneggiato – Conseguenze sulla domanda risarcitoria – Improponibilità – Insussistenza

Accertamento delle condizioni indispensabili per l’accoglimento – Gravi indizi di responsabilità – Prova del danno da lesioni – Onere del danneggiato – Perizia medica di parte – Inidoneità – Conseguenze



Il diniego del soggetto danneggiato da sinistro stradale a sottoporsi alla visita medica richiesta dalla impresa assicuratrice del danneggiante produce, quale unico effetto, quello di sospendere, nei confronti della impresa in questione, i termini per la proposizione dell’offerta risarcitoria, mentre non incide in alcun modo sulla proponibilità della domanda risarcitoria da parte del danneggiato, che resta comunque proponibile anche se detto soggetto senza giustificato motivo – da accertarsi in concreto da parte del giudice di merito – si sia sottratto a tale invito, potendo eventualmente tale condotta venire scrutinata dal giudice in termini di sua correttezza o meno. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)

La provvisionale introdotta nel Codice delle Assicurazioni dall’art. 5, l. 102/2006, che richiede, per la sua concessione, la dimostrazione, da parte del danneggiato, del solo requisito dei gravi indizi di responsabilità a carico del conducente il veicolo danneggiate (e non anche quello, ulteriore, dello stato di bisogno) e che consente al giudice la liquidazione di una somma oscillante tra il 30% ed il 50% dell’entità del presumibile risarcimento a riconoscersi, necessita tuttavia, per la sua concessione, una prova maggiormente idonea rispetto alla sola consulenza medica di parte, documento che per la sua natura non consente al giudicante di formulare tale quantificazione. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Gianluca Cascella


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